Aree terremotate, dimore storiche, condomini: come cambia il Superbonus con il dl Agosto

Riassumiamo le novità.

ADV
image_pdfimage_print

Anche se è saltata, per l’intervento della Ragioneria di Stato, la maggiorazione fino al 160% della detrazione fiscale, il Superbonus con il decreto Agosto diventa comunque un po’ più generoso, per gli immobili da ricostruire nelle aree terremotate.

Il testo, ormai in versione finale (in basso), dato che dopo l’ok con fiducia del Senato manca solo la ratifica della Camera, per questi fabbricati danneggiati dal sisma, prevede infatti che i tetti alle spese per gli interventi incentivati con la detrazione del 110% siano maggiorati del 50%.

Per godere del tetto maggiorato, però, queste spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Per questi immobili, specifica la norma, il Superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione o in alternativa a questo e si può usare per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Altra novità in tema di Superbonus introdotta dal decreto Agosto (già nella versione in vigore) è l’ammissione all’incentivo degli edifici accatastati A/9, cioè castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ma solo a condizione che siano aperti al pubblico.

Altre novità di cui avevamo già parlato riguardano i condomini: un modifica al dl introdotta in fase di conversione, consente di fare i lavori sulle parti comuni dei condomini anche se ci sono abusi edilizi in qualche appartamento. Il nuovo comma 13-bis all’articolo 51, inserito nel decreto, prevede infatti che in questi casi le asseverazioni e i relativi accertamenti siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

Il decreto interviene poi sulla maggioranza in assemblea condominiale necessaria per deliberare sia i lavori incentivati con il Superbonus 110% sia la eventuale cessione del credito: basta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio, dato che è stato equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata.

Ultimo passaggio del decreto Agosto, come convertito in legge, sul Superbonus, riguarda un chiarimento sul concetto di ingresso autonomo che dovrebbe consentire a un maggior numero di immobili di utilizzare la maxi detrazione fiscale.

La premessa è che, secondo la norma della misura (articolo 119 del dl Rilancio, 34/2020), accedono all’incentivo alcuni interventi cosiddetti “trainanti” (cappotto termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) anche nelle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Una definizione poco chiara, sulla quale interviene il ddl di conversione del decreto Agosto, specificando che “per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva“.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×