La Camera ha approvato in via definitiva il ddl Bilancio, sul quale il Governo aveva posto la fiducia, votata a Montecitorio il 29 dicembre con 414 favorevoli e 47 contrari.
Il testo è identico a quello trasmesso dal Senato; dopo la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro oggi (31 dicembre 2021), la legge di Bilancio entrerà in vigore dal primo gennaio 2022.
Di seguito il riepilogo delle principali novità sui temi energetici, dal Superbonus agli incentivi per le imprese, passando per la proroga degli altri bonus edilizi, le misure taglia-bollette e i fondi per la transizione energetica.
Superbonus
Si proroga il Superbonus 110% con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.
In sintesi, per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione: dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Estesa la misura anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, fino al 30 giugno 2023, ma, per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).
Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppressi i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti fotovoltaici (31 dicembre 2021), nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). È stata espunta la disposizione che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE).
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 la detrazione al 110% varrà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, (comma 28).
Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati (dunque, appunto, anche per il FV).
Prezzari, cessione del credito e altre detrazioni per l’edilizia
Si proroga fino al 2024 la facoltà di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari, proroga che per il Superbonus è estesa al 2025.
I prezzari individuati dal decreto MiSE del 6 agosto 2020 per il Superbonus si applicheranno anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021, detto Antifrodi; è stato però escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo inferiore ai 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate (comma 29).
Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Con le modifiche al Senato, anche per il 2022 l’importo massimo detraibile per il Bonus Mobili è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37).
Estesa fino al 2024 anche la detrazione al 36% del cosiddetto Bonus Verde.
Il Bonus Facciate è prorogato, invece, solo per il 2022 e la detrazione scende dal 90% al 60% (comma 39).
Si introduce poi una nuova detrazione al 75% per le spese sostenute per interventi di eliminazione di barriere architettoniche, a cui è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (comma 42).
Si introduce un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (comma 812, ne avevamo parlato qui).
Misure contro il caro energia
Si conferma l’azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche.
Si riduce l’Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze. Si conferma l’annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche e il potenziamento del bonus per gli utenti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (commi 503-512).
Incentivi per le imprese
Prorogato e rimodulato il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
In particolare: per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; al 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024) (comma 44).
Modificato ed esteso fino al 2031 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.
Rifinanziata la “Nuova Sabatini” per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027 (commi 47-48).
Modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del decretolegge n. 146 del 2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili. Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Fondi per la transizione energetica
Istituito un fondo al MiSE per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2 (commi 478-479).
La disciplina del Fondo nazionale per l’efficienza energetica viene modificata prevedendo una riserva delle risorse a favore all’erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 (comma 514).
Le risorse disponibili sul Fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla Sace pari a 3.000 milioni di euro.
Si istituisce il fondo Mims per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 (comma 392);
C’è poi anche un fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Servirà a finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l’Italia ha aderito (commi 488-497, modificati in sede referente);
Un altro fondo, presso il MiTE, è destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Decreti del MiTE ne stabiliranno modalità di utilizzo delle risorse del fondo (comma 498).