Il superbonus del 110% è vicinissimo alla piena operatività – sono stati firmati i decreti attuativi del MiSE: il decreto asseverazioni e il decreto sui requisiti tecnici – e manca solo un ultimo provvedimento per completare il quadro, quello che dovrà emanare l’Agenzia delle entrate entro il 18 agosto.

Intanto la stessa Agenzia, nella risposta n. 249/2020 (allegata in basso) ha chiarito alcuni dubbi su uno dei punti più rilevanti del superbonus: a chi è possibile cedere il credito d’imposta?

Ricordiamo che i soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione edilizia, nel 2020 e 2021, anziché utilizzare direttamente le relative detrazioni fiscali, possono optare per uno sconto in fattura anticipato da chi ha eseguito i lavori (che poi lo potrà recuperare sotto forma di credito d’imposta o potrà cedere a sua volta il credito ad altri soggetti), o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale, sempre con facoltà, per chi lo acquisisce, di cederlo successivamente ad altri soggetti, comprese le banche.

Il quesito posto all’Agenzia è di una società che ha eseguito interventi di riqualificazione energetica e ha ricevuto dai suoi clienti i crediti, corrispondenti alle detrazioni d’imposta loro spettanti per le spese sostenute.

La società vorrebbe cedere tali crediti al proprio fornitore di energia elettrica: questo soggetto, si chiede, è compreso tra i potenziali cessionari del credito?

Così l’Agenzia, si legge nella risposta (corsivo e neretti nostri) ritiene che il credito d’imposta in argomento possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica). Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa istante può cedere tale credito d’imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione”.

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