Eolico con giudizo

  • 30 Giugno 2006

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Termina la moratoria. La Giunta Regionale approva il nuovo regolamento, per uno sviluppo controllato dell'energia eolica in Puglia. di Rodolfo Pasinetti

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In Puglia la fonte eolica è sfruttata industrialmente da oltre dieci anni.
Negli ultimi tempi l’interesse è aumentato molto e gli impianti realizzati e le nuove proposte non fanno più riferimento esclusivamente ai territori del subappennino Dauno, bensì stanno interessando gran parte del territorio regionale.
Questa circostanza deriva da un insieme di fattori tra cui delle buone tariffe incentivanti, una tecnologia sempre più raffinata e, chiaramente, delle idonee condizioni di vento.
La possibilità di utilizzare i moderni aerogeneratori di grossa taglia consente di sfruttare aree nuove rispetto a quanto fosse possibile fino a pochi anni fa, aumentando notevolmente il potenziale di sfruttamento della risorsa.
E’ evidente quindi che quella dell’eolico in Puglia è una realtà ben consolidata e tutt’altro che marginale.
L’eolico può davvero contribuire a soddisfare una parte interessante del fabbisogno regionale di energia elettrica.
Con queste premesse la Regione Puglia intende favorire l’utilizzo di questa fonte energetica rinnovabile nella consapevolezza che questo può contribuire a diminuire l’impatto complessivo sull’ambiente della produzione di energia elettrica favorendo, nel contempo, una concomitante riduzione dell’impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.
Alla scadenza della moratoria l’attività eolica deve quindi riprendere con la consapevolezza che la situazione che si è venuta a creare attorno allo sfruttamento di tale fonte richiede molta attenzione, per evitare i rischi di uno sviluppo incontrollato, come già avvenuto in alcune aree.
Tali rischi vanno affrontati mettendo in atto nuove modalità di governo.
Le suddette considerazioni scaturiscono dalle linee d’azione del Piano energetico – ambientale della Regione Puglia che si trova ora nella fase di predisposizione dei documenti finali, dopo una fase di incontri di consultazione.
Il documento preliminare per la discussione del Piano energetico presentato lo scorso 8 marzo già conteneva ipotesi riguardanti lo sviluppo della fonte eolica e le sue modalità di governo.
Tali ipotesi sono state recepite e ulteriormente elaborate dal Gruppo di lavoro per la definizione del Regolamento per gli impianti eolici istituito dalla Giunta Regionale.

I Piani Regolatori per gli Impianti Eolici (P.R.I.E.)
La prima modalità di governo si basa sul coinvolgimento diretto delle Amministrazioni comunali che devono redigere dei piani regolatori relativi all’installazione di impianti eolici (PRIE). Tali piani sono finalizzati all’identificazione delle aree eleggibili all’installazione degli impianti stessi, cioè di quelle aree nelle quali è consentito realizzare gli impianti.
La definizione di queste aree vuole essere un primo passo per gestire la realizzazione degli impianti eolici, per evitare la loro proliferazione al di fuori di una qualsiasi logica ambientale, urbanistica e infrastrutturale.
Ciò, chiaramente, non significa che qualsiasi proposta di realizzazione di impianti eolici effettuata all’interno di queste aree sia automaticamente accettata, ma significa che non è possibile fare proposte al di fuori di queste. In altre parole, la proposta di ubicazione degli impianti all’interno delle aree eleggibili è una condizione necessaria ma assolutamente non sufficiente ai fini della loro effettiva realizzazione.
I Comuni dovranno attenersi, per la realizzazione dei PRIE, a criteri, definiti dalla Regione all’interno del regolamento, che escludono alcune aree (aree protette, aree urbane, aree di rilevanza paesaggistica, ecc.) o hanno un carattere indicativo in relazione alla densità e la distribuzione sul territorio degli impianti, alla presenza di particolari criticità ambientali e all’esistenza delle infrastrutture necessarie, sia a livello di strade che di reti elettriche di allacciamento.
La definizione di aree eleggibili, rispondenti a criteri definiti, costituisce un filtro preliminare rispetto a quello determinato dalla valutazione dei singoli impianti. In tal modo si ritiene che si crei, a priori, una maggior consapevolezza riguardo alle trasformazioni del territorio derivanti dalla installazione degli impianti eolici, senza aspettare che tale consapevolezza si crei a posteriori, mano a mano che gli impianti vengono realizzati.
In altri termini, con i PRIE la Regione può definire l’insieme delle aree non idonee all’installazione degli impianti eolici, così come previsto dall’art. 12 del D. lgs n. 387/2003.
I comuni, che già hanno impianti presenti sul proprio territorio, dovranno tenerne conto nella definizione delle aree eleggibili.
Una particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone dove insistono impianti ormai vecchi, costruiti con criteri poco consoni alle caratteristiche ambientali del territorio e che non percepiscono più incentivi di alcun tipo.
In questi casi è opportuno che si valutino, congiuntamente con i proprietari di tali impianti, le possibilità di dismissione o ristrutturazione degli impianti esistenti, in modo da potere, anche in questo caso, razionalizzare le scelte.
Il nuovo regolamento per l’eolico in Puglia favorisce le Associazioni dei Comuni sulla base del principio di razionalizzazione delle scelte. Infatti, data la natura e le dimensioni degli impianti eolici attualmente proposti nella realtà pugliese, la definizione di aree eleggibili, considerando i singoli Comuni, può risultare limitante e non del tutto rispondente alle necessità di razionalizzare gli interventi
Si pensi, ad esempio, che spesso gli impianti sono realizzati in aree confinanti, creando problemi a seguito delle royalties concordate, ovvero alla necessità di creare le opere accessorie agli impianti (strade, sottostazioni elettriche, etc). Gli accordi intercomunali serviranno ad armonizzare le scelte.

La Valutazione Integrata (V.I.)
L’elevato numero di proposte presentabili non consente una idonea valutazione ambientale se la stessa viene effettuata esclusivamente su progetti singoli e, pertanto, non in grado di intercettare criticità legate ad effetti cumulativi derivanti dalla presenza di più impianti in siti limitrofi.
Per ovviare a tale limite, è stato definito un percorso procedurale basato sulla presentazione delle proposte all’interno di finestre temporali e di una loro valutazione preliminare ed integrata che consenta di individuare, per quelle iniziative presentate all’interno delle stesse aree o in aree contigue, elementi di incongruità o di sovrapposizione non rilevabili in condizioni di valutazione per singolo progetto. La V.I. coincide, da un punto di vista procedurale, con la fase di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
La V.I. consente, pertanto, di individuare elementi di razionalizzazione delle diverse iniziative progettuali da recepire, da parte dei proponenti, nella presentazione dei progetti definitivi che seguiranno poi il procedimento unico ex Delib. di G.R. n. 716/2005.

Il Parametro di Controllo (PC)
Rappresenta il 3° strumento di governo (che si aggiunge ai PRIE ed alla V.I.) degli impianti eolici in Puglia. Risponde all’esigenza di regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali (comunali e intercomunali).
Il PC è pari al rapporto, espresso in percentuale, tra la somma delle superfici di occupazione degli aerogeneratori (installati e autorizzati in una determinata area) e la relativa superficie comunale come da dato Istat (la superficie di occupazione di un aerogeneratore è assunta pari a quella di un quadrato avente un lato uguale a 3 volte il diametro del rotore).
Il PC è fissato in misura pari al 4% per i PRIE comunali e al 6% per quelli intercomunali. Si sima che tali valori possano consentire, nell’arco di 5 anni, realizzazioni complessive per oltre 5.000 MW di potenza.
Il PC può essere modificato nel tempo nonché differenziato in relazione allo sviluppo dell’eolico nei diversi contesti territoriali.
Esso è “sorvegliato” dall’autorità competente per il rilascio della autorizzazione unica di cui alla Delib. di G.R. n. 716/2005.

Il Piccolo Eolico
Il nuovo regolamento incentiva in modo significativo l’eolico di piccola taglia per il quale sono richiamate le deroghe già contenute nella L:R. di moratoria n. 9/2005.
Sono fuori dal campo di applicazione del nuovo regolamento gli impianti eolici di potenza inferiore o uguale a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e gli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza inferiore o uguale a 1 MW.
Inoltre, per gli impianti con un solo aerogeneratore di potenza nominale non superiore ai 20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. n. 287/2003, ovvero a servizio di utenze isolate, non sono assoggettate a procedure di valutazione ambientale ex L.R. n. 11/2001.

Fase transitoria
Il regolamento prevede un periodo transitorio di sei mesi entro il quale i progetti presentati dovranno sottostare a restrizioni maggiori. Tale periodo è definito in attesa che i Comuni predispongano i PRIE, cosa che potrà essere effettuata anche in tempi inferiori. Trascorso tale periodo di sei mesi, i progetti potranno essere presentati solo nei territori dei Comuni che hanno provveduto a definire il PRIE.

Struttura regionale di supporto ai comuni per la redazione dei PRIE
L’intento della Regione Puglia di favorire lo sviluppo controllato dell’energia eolica trova un’ulteriore conferma nella realizzazione di una Struttura Tecnica Regionale, ubicata presso l’Assessorato all’Ecologia ed alle Politiche Energetiche, in grado di offrire supporto tecnico nell’ambito della definizione di piani e parchi eolici, in modo da tener conto di ogni utile aspetto di analisi, pianificazione e valutazione ambientale, energetica e paesaggistica.
Tale struttura opererà a stretto contatto degli uffici ai quali sono affidate le istruttorie delle autorità competenti in modo da favorire ulteriormente lo snellimento e la celerità delle istruttorie.

Rodolfo Pasinetti, Ambiente Italia

Regolamento Regionale – bollettino ufficiale

30 giugno 2006

RC

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