Tutela ambientale in Costituzione, primo sì del Senato: cosa cambia

Via libera in prima lettura a Palazzo Madama al ddl di riforma costituzionale.

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Con 224 voti favorevoli, nessun contrario e 23 astensioni (tra cui quelle di Fratelli d’Italia), il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge costituzionale che inserisce nella nostra Costituzione (all’art. 9) un principio fondamentale per realizzare politiche contro il cambiamento climatico: la tutela ambientale, anche nell’interesse delle generazioni future che, più di altre, dovranno affrontare rischi e impatti causati dal surriscaldamento globale.

Il ddl di riforma costituzionale n. 83 introduce, inoltre, sempre come aggiunta all’art. 9, il principio della tutela degli animali.

Più in dettaglio, l’art. 9 della Costituzione, ricordiamo, nella sua attuale formulazione, afferma che: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“. La parte nuova sarebbe questa (neretti nostri): “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali“.

Il provvedimento modifica anche l’articolo 41 della Costituzione, prevedendo che l’iniziativa economica non possa svolgersi in modo da provocare danni all’ambiente.

L’art. 41, con la proposta votata in Senato in prima deliberazione, cambierebbe così (in neretto le aggiunte del ddl di riforma): “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata ecoordinata a fini sociali e ambientali“.

Al momento, ricorda il dossier del Senato sul ddl di riforma costituzionale, la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” è presente solo nell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dove esso enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Nella proposta del nuovo art. 9 l’ambiente, chiarisce il dossier, è inteso nella sua accezione più estesa e “sistemica”, che include il concetto di biodiversità e di varietà degli ecosistemi naturali.

Ricordiamo, infine, che proprio il riferimento ai diritti delle future generazioni è alla base della storica sentenza della Corte costituzionale che, in Germania, ha portato il governo tedesco a rafforzare gli obiettivi per ridurre le emissioni di CO2 entro metà secolo.

Ma per approvare il ddl costituzionale i tempi sono ancora lunghi: ricordiamo che servirà una doppia lettura in entrambe le aule, con un intervallo di almeno tre mesi tra le varie deliberazioni.

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