Teleriscaldamento vs gas nei comuni montani: risponde l’Autorità per la Concorrenza

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La AGCM ha recepito la denuncia della Fiper in merito ai profili di incompatibilità della disciplina governativa che indicava come conveniente l’estensione e il potenziamento delle reti gas nei comuni delle zone climatiche E-F in luogo del teleriscaldamento efficiente.

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Qualche mese fa segnalavamo come contraddittorie le scelte dell’attuale governo di spingere per l’estensione e potenziamento delle reti gas nei comuni già metanizzati e realizzarne di nuove in quelli non metanizzati appartenenti alle zone climatiche E-F, quelle di montagna e scarsamente popolate per essere più chiari.

Investimenti che potrebbero non soddisfare una corretta analisi costi-benefici, il cui peso verrebbe scaricato sui consumatori. Una critica che la FIPER aveva fatto con una segnalazione alla Commissione europea e poi all’Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati (AGCM) evidenziando l’opportunità di investimenti anche nel teleriscaldamento efficiente, ultilizzando il 50% di fonti rinnovabili o il 50% calore di scarto o il 75% di calore da cogenerazione ad alto rendimento o il 50% di una combinazione delle precedenti fonti (vedi “Pochi fondi per il teleriscaldamento efficiente e rinnovabile. Per il governo meglio le reti gas”).

La Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili che rappresenta i produttori di biomassa legnosa, i gestori di impianti di teleriscaldamento e biogas/biometano alimentati da fonti rinnovabili, ha fatto sapere che l’AGCM ha recepito integralmente la sua denuncia del 21 ottobre 2021 all’Autorità medesima in cui si segnalava l’introduzione da parte del legislatore di misure dannose per la concorrenza, inefficienti economicamente e contrarie al processo di decarbonizzazione che impegna gli Stati membri dalla UE.

In particolare, veniva denunciato l’articolo 114 ter del D.L. del 19 maggio 2020 numero 34, e successive modificazioni, che riportava: “Le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alle zone climatiche F…….. si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori……A tal fine l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”.

Fiper nell’illustrare a suo avviso i profili di incompatibilità con la disciplina della concorrenza aveva in particolare segnalato:

  • I danni alla concorrenza
  • I danni all’efficienza del mercato
  • Il disallineamento rispetto alla normativa europea dell’energia

Il 26 aprile 2022 l’AGCM ha segnalato a FIPER che nell’adunanza del 20 aprile è stata esaminato la denuncia deliberando l’invio di una segnalazione al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della Transizione Ecologica in merito alla natura distorsiva della norma in termini di concorrenza tra sistemi energetici alternativi.

Il 9 maggio 2022 l’AGCM ha pubblicato sul bollettino settimanale anno 32 numero 17 (vedi allegato in basso), apposita relazione in merito a: fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei comuni montani.

Queste le note dell’AGCM:

“In particolare, l’Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell’offerta sistemi energetici alternativi e che la norma pare idonea a scoraggiare l’ingresso al mercato di forme di energia differenti dal gas metano alterano in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi nel settore energetico, i cui sistemi possono tuttavia raggiungere una medesima finalità”.

“Nel caso poi in cui i due servizi si trovassero a competere per la realizzazione di nuovi investimenti in una medesima area territoriale, il teleriscaldamento sarebbe fortemente penalizzato, tenuto conto delle differenti modalità di recupero dei costi sostenuti”.

“Si ritiene, da ultimo, che quanto considerato assuma rilevanza accresciuta nel momento storico attuale, in cui la crisi dei prezzi energetici necessita di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo, adottando soluzioni energetiche alternative in grado di garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento”.

In conclusione, l’AGCM ritiene che “la norma in commento si ponga in contrasto con i principi concorrenziali e possa comportare effetti dannosi in termini di efficienza complessiva del sistema energetico nazionale… e pertanto suggerisce… una revisione della norma eventualmente confinando meccanismi…. ai casi in cui sia effettivamente possibile appurare l’assenza o la reale non percorribilità in termini di costi benefici di soluzioni energetiche alternative”.

Fiper si dichiara soddisfatta da quanto deliberato dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato, e auspica che le istituzioni nazionali competenti coinvolte adottino in tempi brevi quei provvedimenti proposti dall’Autorità stessa, rimanendo allo stesso tempo in attesa di risposte di analoghe segnalazioni fatte alla D.G. Competition e D.G. Energy del Parlamento Ue.

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