Superbonus, vale anche per abitazioni in locazione situate in edifici di proprietà aziendale?

  • 27 Maggio 2022

Se sì quali requisiti bisogna soddisfare per l'accesso alla maxi detrazione? Un chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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Gli interventi edilizi agevolabili effettuati su una unità abitativa detenuta in locazione funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, sono ammessi al Superbonus, anche se l’immobile è ubicato in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto proprietà di una società di capitali.

La precisazione, fornita dall’Agenzia con la risposta n. 307 del 26 maggio 2022, è tratta, come in altre occasioni, dalla circolare n. 24/2020 che ha chiarito molteplici aspetti della norma introduttiva dell’agevolazione (articolo 119 del Dl “Rilancio”).

Secondo questo documento di prassi, spiega l’Agenzia, la detrazione spetta:

  • anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • anche se il proprietario è una società, cioè un soggetto escluso dall’agevolazione;
  • quando è verificata la contestuale sussistenza dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo dall’esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio. Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio oppure di un edificio composto da più unità immobiliari (fino a quattro) di un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio, il tetto).

Per questo l’istante che, come detto, detiene l’immobile oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato e che ha ottenuto il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori, può fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni, i limiti e gli adempimenti previsti dalla norma.

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