Superbonus e detrazioni fiscali, “nuova”cessione del credito al via da oggi: come chiederla

L’Agenzia delle entrate spiega come esercitare l’opzione per cedere il credito o avere uno sconto in fattura: modulistica, istruzioni e normativa di riferimento.

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A partire da oggi, giovedì 15 ottobre, i beneficiari delle varie detrazioni fiscali per l’edilizia, da quelle per le ristrutturazioni all’Econus, compreso ovviamente il Superbonus del 110%, oltre al Bonus Facciate e altri sgravi, possono comunicare all’Agenzia delle entrate la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto.

Lo ricorda l’Agenzia stessa sul suo portale Fisco Oggi, precisando che per l’invio della comunicazione si deve usare l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’8 agosto scorso e ritoccato, poi, dal recente provvedimento del 12 ottobre.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

Non solo Superbonus 110%

L’alternativa alla fruizione diretta del credito d’imposta – ricorda l’Agenzia – non vale soltanto per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, se sostenute negli anni 2020 e 2021, precisamente:
a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (le detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni, ndr)
 b)  efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (il cosideetto Ecobonus dal 65 all’85%, ndr)
c)  adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (il Sismabonus, ndr)
 d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;(Bonus Facciate , ndr)

e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto ; 
f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119”.

La comunicazione dell’opzione a partire dal 15 ottobre, in sintesi, riguarda le spese relative a tutti gli interventi indicati dalla norma.

Modello di comunicazione chi, come, quando

Per l’invio dell’opzione, deve essere utilizzato l’apposito modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articoli 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, reperibile sul sito internet dell’Agenzia.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione, quindi per le spese effettuate nel 2020 la finestra va dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021.

Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.

Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.

Il quadro A accoglie i dati sulla tipologia di intervento, il quadro B quelli catastali.

Nel quadro C andrà barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari.

Il quadro D è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

Normativa e prassi

Si ricorda che il Superbonus è stato introdotto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) che ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per realizzare specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Per la fruizione del beneficio è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese rispetto agli interventi agevolati.
L’opzione alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta è disciplinata, invece, dall’articolo 121 del medesimo decreto, che ha previsto, sia per gli interventi che danno accesso al Superbonus sia per quelli espressamente elencati, che il beneficiario possa optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato le opere o per la cessione del credito di importo equivalente alla detrazione spettante.

La circolare n. 24/E dell’Agenzia, poi, ha chiarito nel dettaglio l’ambito di applicazione del Superbonus con l’indicazione delle spese ammesse, i requisiti di accesso, gli adempimenti necessari e i controlli.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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