Staccarsi dal riscaldamento centralizzato? Il condominio non può opporsi

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Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare ai singoli proprietari il distacco dall’impianto comune.

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Con una recente sentenza (n. 32441/2019), la Corte di Cassazione ha chiarito che un regolamento condominiale non può vietare ai singoli proprietari di staccare i loro appartamenti dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

La sentenza ha ribaltato le decisioni del Tribunale di Roma e della Corte d’appello, in merito a una vicenda che ha riguardato un edificio condominiale a Roma. La Corte d’appello, ricorda la sentenza della Cassazione, aveva ritenuto illegittimo il distacco dall’impianto centralizzato (neretti-corsivi nostri nelle citazioni) “rilevando che l’art. 10 del regolamento condominiale non consente la rinuncia all’uso degli impianti comuni e statuisce l’obbligatorietà dei relativi canoni”.

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso presentato da due proprietari di appartamenti, secondo i quali la Corte d’appello avrebbe sbagliato nel dare prevalenza al regolamento condominiale a fronte di quanto stabilito dall’art. 1118 del codice civile, “che conferisce al singolo condomino la facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, sempre che da ciò non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Nella specie, era stato dimostrato che il distacco aveva inciso sull’equilibrio termico dell’impianto di riscaldamento centralizzato in misura del 10%, e che i relativi importi erano stati corrisposti”.

La Cassazione quindi chiarisce che “il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco […]. Il regolamento condominiale può invece legittimamente obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato, poiché il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 cod. civ. è derogabile”.

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