Lezioni sull’autoconsumo (parte 2): applicazione in Italia e benefici

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Con il contributo di Marco Pezzaglia, fondatore del Gruppo Professione Energia (Gpe), la seconda parte del contributo sull'applicazione al sistema nazionale e sulla gestione dei benefici dell’autoconsumo.

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Parte 1

Alla luce degli obiettivi che si vogliono raggiungere, dato lo strumento di sostegno stabilito dalle direttive (non applicazione di oneri sull’energia autoconsumata) è necessario mettere in correlazione i modelli disponibili e la relativa regolamentazione con l’obiettivo finale di pervenire ad un quadro di applicazione effettivamente realizzabile.

Applicazione al sistema nazionale

L’attuale tassonomia dei sistemi in autoconsumo può essere classificata come di seguito indicato sulla base della presenza o meno di rete/collegamento proprio nel sistema (Tab. 1).

L’effettiva realizzabilità poggia sull’effettiva conoscenza del sistema, del suo modello di regolazione e dei processi di gestione sottostanti che devono essere utilizzati in un’ottica evolutiva al fine di consentire l’esplicarsi dei benefici attesi sull’autoconsumo già nel brevissimo termine.

La tabella 2 riporta un possibile accoppiamento tra definizioni europee e il quadro regolatorio in ambito nazionale.

Se per l’autoconsumatore e gli Sdc vi sono già strumenti di regolazione assestati, per le comunità energetiche serve che il sistema introduca una nuova tipologia di regolamentazione. In particolare, nel caso delle comunità dell’energia la soluzione più pragmatica e prontamente attuabile sarebbe quella di gestire la casistica secondo i seguenti princìpi:

  • ogni utente della comunità energetica è connesso alla rete con obbligo di connessione di terzi e regola con essa l’accesso alla rete alla pari di quanto avviene per qualunque altro utente di rete;
  • viene redatto un bilancio energetico della comunità dell’energia in modo che sia individuabile il valore di energia prodotta e consumata all’interno della comunità (per motivi di coerenza con il sistema di settlement è necessario che tale bilancio abbia le caratteristiche di un bilancio di tipo orario);
  • vi è un soggetto rappresentante della comunità energetica che gestisce le immissioni e i prelievi nella/dalla rete con obbligo di connessione di terzi in termini assoluti e nel loro complesso, nonché le immissioni e i prelievi a saldo della comunità energetica;
  • il beneficio tariffario associabile all’autoconsumo secondo la regolamentazione di carattere generale produce un credito che viene gestito a livello di contributo erogato alla comunità dell’energia.

Più in dettaglio, volendo affrontare il tema della razionalizzazione delle definizioni sui sistemi energetici di utenza, potrebbe essere adottato questo schema definitorio.

Sistemi di utenza: realizza un sistema di utenza un assetto che risponde alternativamente alla definizione di autoconsumatore, comunità energetica o sistema di distribuzione chiuso.

Le comunità energetiche e i sistemi di distribuzione chiusi possono includere uno o più autoconsumatori.

Autoconsumatore: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti produce energia elettrica per il proprio consumo, anche per il tramite di uno o più produttori terzi, e può immagazzinare o vendere energia elettrica autoprodotta. Al fine della realizzazione di autoconsumo d’energia elettrica sono ammissibili i seguenti assetti:

  • autoconsumatore di energia efficiente: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti, produce energia elettrica derivante da impianti di cogenerazione ad alto rendimento per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
  • autoconsumatore di energia rinnovabile: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
  • autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due clienti finali autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;
  • autoconsumatori di energia efficiente che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due clienti finali autoconsumatori di energia efficiente che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio.

Comunità energetiche (Ce) articolate in:

  • Comunità di energia rinnovabile (Cer), un soggetto giuridico:
  1. a) che conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
  2. b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
  3. c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Comunità di energia dei cittadini (Cec):

una persona giuridica fondata sulla partecipazione volontaria e aperta, effettivamente controllata da azionisti o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese il cui scopo principale è offrire ai suoi soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari.

Una comunità energetica dei cittadini può partecipare alla generazione, ivi inclusa la generazione di energia da fonti rinnovabili, distribuzione e fornitura di energia elettrica, al suo consumo, all’aggregazione, a servizi di stoccaggio dell’energia o di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o soci.

Rientrano nelle comunità energetiche rinnovabili i seguenti assetti:

  • cooperativa: un soggetto giuridico organizzato in forma cooperativa la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci; sono incluse in questo insieme le cooperative storiche, vale a dire ogni società cooperativa di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1643/62;
  • consorzio: un soggetto giuridico organizzato in forma consortile, la cui finalità è quella di produrre energia elettrica prevalentemente destinata alla fornitura dei propri soci; sono incluse in questo insieme i consorzi storici, vale a dire i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1° aprile 1999.

Le comunità energetiche non sono in genere dotate di rete propria, ma possono esserlo nel caso in cui abbiano nella propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai soggetti facenti parti della comunità energetica.

Sistema di distribuzione chiuso (Sdc): una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di clienti domestici ammissibili, non rifornisce clienti civili.

Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

Al fine dell’individuazione di un sistema di distribuzione chiuso per sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato si intende una singola unità immobiliare ovvero l’aggregato di più unità immobiliari nella piena disponibilità di produttori e di clienti finali costituenti il sistema di distribuzione chiuso e localizzate su particelle catastali contigue senza soluzione di continuità fatta eccezione per strade, strade ferrate e corsi d’acqua.

Gestione dei benefici dell’autoconsumo

Almeno per quanto riguarda l’autoconsumo da fonti rinnovabili, la Direttiva Ue 2018/2001 stabilisce condizioni abbastanza chiare circa l’applicazione di oneri esentando da essi, in principio, l’energia definibile come autoprodotta/autoconsumata.

La valutazione di tali benefici (tipicamente connessa al non pagamento della “parte energia” delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, del dispacciamento e degli oneri di sistema) deve essere tuttavia attentamente analizzata nei suoi aspetti evolutivi sulla base di una visione di medio e lungo termine (Tab. 3).

Oltre a quanto sopra richiamato non è da trascurare che, in relazione ai benefici connessi all’autoconsumo, potrebbero essere attivate le clausole di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b) e c) della Direttiva (Ue) 2018/2001 che, nel dettaglio, stabiliscono che gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile, in relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:

  • se l’energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l’effetto incentivante di tale sostegno;
  • dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l’8% della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un’analisi costi-benefici effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell’energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli;
  • se l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.

Il ruolo della rete pubblica

È utile tenere in considerazione il fatto che i princìpi della creazione del mercato interno sono quelli di consentire la più ampia contendibilità possibile di mercato.

In un sistema di utenza che prevede collegamenti reali, per sua natura, si realizza tipicamente un collegamento fisico che instaura nei fatti una forma di esclusività di approvvigionamento.

Ai fini del rapporto tra evoluzione dei mercati ed evoluzione dei sistemi di utenza questo è una delle principali questioni che devono essere tenute in conto.

La presenza di una rete elettrica in grado di raggiungere ogni utente, portare la qualità secondo livelli standardizzati, garantire le misure e le elaborazioni delle misure necessarie al settlement dei nuovi modelli di mercato e, non da ultimo, consentire l’esercizio del libero accesso al mercato e costituisce, nell’ottica di creazione di modalità di aggregazioni commerciali, un elemento abilitante.

Il ruolo della rete riveste quindi un elemento molto importante e, al di là di quello che potrebbe essere una prima impressione, il ruolo delle reti pubbliche potrebbe uscire ulteriormente rinforzato dal processo in atto.

fine seconda parte

Parte 3

Per approfondimenti sull’autoconsumo: Affare autoconsumo: tutte le audizioni al Senato e la risoluzione finale

L’articolo è tratto dalla rivista bimestrale QualEnergia n.2/2019 (L’utente è attivo)

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