Lezioni sull’autoconsumo (parte 1): le definizioni

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Con il contributo di Marco Pezzaglia, fondatore del Gruppo Professione Energia (Gpe), iniziamo nella prima parte del contributo a introdurre le definizioni di utente introdotte dalla direttiva europea.

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Negli ultimi tempi si sta ponendo grande attenzione al tema dell’autoconsumo elettrico.

Per la verità, se da una parte uno degli interessi prevalenti potrebbe essere ricondotto all’aspetto economico a esso associabile, non si deve dimenticare la portata storica connessa a questo processo di evoluzione sistemica.

L’autoconsumo elettrico, in sé, potrebbe essere ricondotto a una mera modalità di contabilizzazione di partite energetiche; l’aspetto che maggiormente rileva è il contesto in cui tutto ciò va ad inserirsi e cioè un sistema energetico che sta attraversando una profonda evoluzione strutturale dove l’uso di risorse rinnovabili e i modi d’uso efficiente dell’energia si stanno allargando sempre più su scala diffusa e locale.

Detto processo non è appannaggio dell’una o dell’altra fonte, ma rappresenta un’evoluzione trasversale a tutte le fonti e a tutte le tecnologie assumendo una dimensione più ampia che consegnerà alla società un nuovo modello infrastrutturale dell’energia e un nuovo modello di gestione del sistema energetico.

Del resto, se tutto fosse riconducibile unicamente ai benefici tariffari si sarebbe in presenza di un sostegno alle iniziative con rilevanti incertezze nel medio e lungo termine che difficilmente basterebbe da solo a sostenere una trasformazione di settore.

Al fine di dare corpo al percorso in atto è necessario procedere a una serie di azioni finalizzate a sostanziare una possibile costituzione di un quadro unitario di pronta applicazione delle direttive europee senza trascurare gli aspetti evolutivi di più lungo termine.

Tra le varie azioni da porre in essere se ne citano almeno tre:

  • riconciliare il quadro normativo e regolatorio già vigente in ambito nazionale in materia di autoconsumo e, più in generale, in materia di sistemi energetici di utenza (SEU) con il nuovo quadro definitorio a livello europeo;
  • colmare il gap modellistico e regolatorio che caratterizza le forme di sistemi energetici di utenza formati mediante aggregazione di utenti (comunità energetiche e condomini energetici) integrando la nuova normativa con l’architettura di mercato esistente e valutare gli aspetti caratterizzanti la possibile evoluzione del disegno di mercato;
  • definire un quadro certo di benefici connessi all’autoconsumo, almeno nella sua dinamica di evoluzione, nonché valutare e gestire l’impatto distributivo di tali benefici.

Il tema delle definizioni

Le nuove direttive europee in materia di energia sanciscono il ruolo attivo degli utenti nello sviluppo di un futuro sostenibile; questi possono produrre energia per loro stessi e per altri utenti in una modalità che prevede l’autoconsumo da parte dell’utente produttore tanto quanto lo scambio dell’energia tra utenti.

Vengono di seguito richiamate le definizioni rilevanti sul tema dell’autoconsumo introdotte dalla Direttiva (Ue) 2018/2001 e da quelle in corso di elaborazione nell’ambito della revisione della Direttiva 2009/72/CE.

Autoconsumatore di energia rinnovabile: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) [definizione di autocosumatore] e si trovano nello stesso edificio o condominio.

Comunità di energia rinnovabile: soggetto giuridico:

a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Comunità energetica dei cittadini: una persona giuridica fondata sulla partecipazione volontaria e aperta, effettivamente controllata da azionisti o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese il cui scopo principale è offrire ai suoi soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari.

Una comunità energetica dei cittadini può partecipare alla generazione, ivi inclusa la generazione di energia da fonti rinnovabili, distribuzione e fornitura di energia elettrica, al suo consumo, all’aggregazione, a servizi di stoccaggio dell’energia o di efficienza energetica, a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o soci.

Sistema di distribuzione chiuso: un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:

a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

È importante osservare che:

  • innanzitutto, l’autoconsumatore è un cliente finale e quindi valgono per esso le definizioni di cliente finale e i diritti di un cliente finale, incluso il libero accesso al sistema elettrico;
  • in linea generale, l’autoconsumatore, deve operare in propri siti entro confini definiti; gli Stati membri possono, tuttavia, consentire che l’ambito territoriale dell’autoconsumatore possa interessare anche siti diversi da siti propri dell’autoconsumatore stesso.

È da osservare che la regolamentazione attualmente in vigore in Italia già definisce un quadro sufficientemente avanzato per la definizione pratica di un cliente finale. La relazione che intercorre tra cliente finale e unità di consumo è già stata ampiamente dibattuta nel sistema nazionale e, alla luce di questo, tale relazione sarebbe già prontamente utilizzabile al fine dell’applicazione dei princìpi della direttiva.

Pertanto, dal momento in cui l’autoconsumatore è un cliente finale, per il suo riconoscimento sono prontamente applicabili le disposizioni riguardanti l’unità di consumo; questo non nega la possibilità di agire in maniera collettiva o di formare comunità di energia come sarà più avanti illustrato.

fine prima parte

Parte 2

Parte 3

Per approfondimenti sull’autoconsumo: Affare autoconsumo: tutte le audizioni al Senato e la risoluzione finale

L’articolo è tratto dalla rivista bimestrale QualEnergia n.2/2019 (L’utente è attivo)

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