Incentivi alle comunità energetiche, la legge della Puglia

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I Comuni dovranno adottare un protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati. Dopo il controllo, la Regione sosterrà finanziariamente queste iniziative con un bando pubblico. La legge.

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Come avevamo anticipato a fine luglio, a breve distanza dall’introduzione del reddito energetico, il Consiglio regionale della Puglia ha pubblicato il 9 agosto scorso la legge che contiene norme per la “Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche” (allegata in basso).

La legge – spiega una nota del Consiglio – si pone l’obiettivo di promuovere nel territorio regionale l’istituzione delle comunità energetiche al fine di “superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, diffondendo la produzione e lo scambio di energia generata da fonti rinnovabili, nonché nuove forme di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi energetici. Altro obiettivo è promuovere l’autoconsumo, massimizzare il consumo locale dell’energia e abbattere i costi energetici per cittadini e imprese”.

Cosa prevede la legge regionale

Nel testo della legge è previsto che i Comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica dovranno adottare uno specifico protocollo d’intesa – cui possono aderire soggetti pubblici e privati – redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Le comunità energetiche potranno stipulare convenzioni con l’Arera, per ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia e redigere, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.

Il documento strategico dovrà poi essere trasmesso alla Giunta regionale per la verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale dovrà verificarne l’attuazione e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

La Regione sosterrà finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno sarà diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l’intensità del contributo, la Regione terrà conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.

Il ruolo del Consiglio e della Giunta

Il Consiglio regionale avrà il compito di esercitare il controllo sull’attuazione della norma e dovrà valutare i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta Regionale, entro un anno dall’entrata in vigore e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo tecnico a cui partecipano i rappresentanti delle comunità, dovrà presentare alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge.

In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni sugli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative; i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi; il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

L’esperienza del Piemonte

Prima della Puglia, il Piemonte era stato la prima Regione italiana a dotarsi per legge delle comunità energetiche, a cui, come stabilito dall’articolo 2 della Lr 12/18, possono partecipare soggetti sia pubblici che privati, produttori e consumatori di energia elettrica (vedi QualEnergia.it).

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