In Puglia approvato il reddito energetico: per le rinnovabili e contro la povertà energetica

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Il reddito energetico regionale prevede la concessione di contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sulle coperture delle case dei cittadini meno abbienti. Ecco come è stato disciplinato.

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Dopo due anni dalla sua presentazione e dopo il parere favorevole in Commissione Ambiente, arriva il 9 agosto l’approvazione della Giunta Regionale della Puglia del regolamento che disciplina il funzionamento del reddito energetico previsto dalla Legge regionale 42 del 2019 (nei prossimi giorni riporteremo qui la versione ufficiale pubblicata sul BUR).

Una misura innovativa voluta dal M5S che coniuga il contrasto alla povertà energetica e strumenti incentivanti per lo sviluppo delle energie rinnovabili, rendendo i cittadini fruitori e produttori di energia con notevoli risparmi sui costi delle bollette.

Il reddito energetico prevede la concessione di contributi regionali per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sulle coperture delle case dei cittadini.

L’utente beneficiario avrà l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti e di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto. I crediti così generati alimenteranno un fondo regionale destinato a finanziare nuovi impianti e promuovere ulteriormente le energie verdi.

Tutte le spese per l’acquisto, installazione, manutenzione straordinaria e telecontrollo degli impianti saranno a carico della Regione, che attraverso dei bandi pubblici selezionerà i beneficiari. Nessun onere quindi per i percettori del reddito energetico, ad eccezione delle spese di manutenzione ordinaria, dell’eventuale facoltà di riscatto e di eventuali obblighi risarcitori in caso di inottemperanza o decadenza dal beneficio.

La misura è finanziata con 6 milioni di euro e, oltre a favorire la diffusione delle fonti rinnovabili (per poco più di un migliaia di impianti FV da 3 kW, ad esempio), ha l’obiettivo di creare posti di lavoro a livello locale e l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici grazie appunto all’installazione sui tetti di impianti fotovoltaici, solari termici o micro-eolici.

Ricordiiamo che Il Gse e la Regione Puglia avevano sottoscritto un accordo di collaborazione che prevedeva il supporto del Gse per la definizione dei requisiti tecnici del regolamento di attuazione della legge regionale e delle procedure finalizzate a individuare gli operatori economici idonei all’installazione degli impianti e i soggetti beneficiari della misura.

Il regolamento disciplina i requisiti per le utenze domestiche e condominiali che potranno accedere ai contributi regionali, le caratteristiche degli impianti e le modalità per presentare le domande per il contributo. In particolare, vengono definiti alcuni aspetti come:

  • contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici, oppure ancora di impianti microeolici. Il 20% di questo contributo potrà essere, eventualmente, utilizzato per l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 8.500 euro per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo.
  • possono beneficiare dei contributi i proprietari o usufruttuari a vario titolo di unità abitative indipendenti o di unità abitative facenti parte di condomìni.
  • possono accedere al contributo anche i condomìni, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
  • nell’erogazione del contributo saranno favoriti:
    • i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell’indicatore ISEE;
    • i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d’età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
    • i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità.
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