Mentre il governo ha dato via libera al nuovo dcpm 22 marzo 2020 che stabilisce quali attività economiche essenziali possono rimanere aperte durante l’emergenza coronavirus ( lo abbiamo riportato qui andando a vedere quali imprese nel campo dell’energia possono continuare a lavorare), alcune Regioni hanno varato misure più restrittive sui loro territori, firmando apposite ordinanze.
Lombardia
La Lombardia ha approvato l’ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo che integra e modifica la precedente ordinanza del 21 marzo e dispone ulteriori provvedimenti per gestire l’emergenza sanitaria, in vigore da oggi, lunedì 23 marzo, fino al 15 aprile 2020.
Tra le novità, in tema di strutture ricettive, l’ordinanza sostituisce il punto 16 del testo precedente precisando che (neretti nostri) “sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali”.
L’ordinanza poi chiarisce quali siano le funzioni amministrative locali-centrali considerate come servizi essenziali e ordina “la sospensione dell’attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche […] nonché dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative […] fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro […]”.
Ricordiamo che l’ordinanza n. 514 del 21 marzo aveva già introdotto diverse nuove limitazioni, tra cui:
- divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
- monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
- sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
- non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
- è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
Piemonte
La Regione Piemonte aveva deciso un’ulteriore stretta sulle misure per contrastare il coronavirus con il decreto n. 34 del 21 marzo 2020. Di seguito le misure principali in vigore fino al 3 aprile:
- la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
- l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
- lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
- il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
- il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
- restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
- viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
- il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.
Calabria
In Calabria, invece, la presidente della regione, Jole Santelli, ha firmato l’ordinanza n. 15 del 22 marzo che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale.
Si potrà entrare o uscire dalla Calabria, informa una nota della regione, solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute.
Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni.
Documenti allegati:
- Ordinanza n. 515 della Lombardia
- Decreto n. 34 del Piemonte
- Ordinanza n. 15 della Calabria
- Emergenza Covid 19: la raccolta aggiornata delle notizie