Ecobonus e cessione del credito, nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Pubblicate le risposte a due interpelli. Le argomentazioni in sintesi.

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Quando si può cedere il credito d’imposta per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuovi chiarimenti su questo tema (testi allegati in basso), ribadendo che la cessione è consentita solo a soggetti terzi direttamente collegati ai lavori che hanno originato il diritto alle detrazioni fiscali (ecobonus/sismabonus).

Più in dettaglio, la risposta n. 247 riguarda il quesito di un contribuente che vorrebbe cedere il suo credito alla società della quale è amministratore e socio, non avendo la capienza d’imposta sufficiente per beneficiare appieno delle detrazioni.

Tuttavia, scrive l’Agenzia delle Entrate (corsivo e neretti nostri), si ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima, non possa ravvisarsi nel solo fatto che l’istante, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni in esame, sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito”.

Mentre la risposta n. 249 riguarda la domanda di un contribuente che vorrebbe cedere il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante a favore della sua azienda individuale, che come subappaltatrice realizzerà una parte dei lavori di riqualificazione edilizia in un immobile.

Anche in questo caso la risposta è negativa.

Difatti, si legge nel documento delle Entrate, con una cessione di questo tipo verrebbe meno il requisito della “terzietà” con riferimento ai soggetti cessionari e con l’effetto (corsivo e neretti nostri) “di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta, facoltà che non è prevista dalla normativa di riferimento”.

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