La pubblicazione del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 sulla “Revisione delle disposizioni in materia di accise” (decreto accise) ha generato confusione circa le tempistiche delle dichiarazioni di consumo dell’energia.
Il decreto non fa distinzione tra la gestione dell’elettricità generata dagli impianti rinnovabili e gli altri vettori energetici, come è invece precisato dall’articolo 52, comma 3, lettera b) del Testo unico accise (Tua).
Le dichiarazioni sono quindi indistintamente passate da annuali a semestrali, una condizione che renderebbe più gravoso il lavoro degli operatori, soprattutto quelli che gestiscono più impianti produttivi.
Questo è particolarmente vero per i gestori di impianti Fer, che sono esenti dal pagamento delle accise. Ma procediamo con ordine.
I soggetti obbligati
L’articolo 53 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, stabilisce quali sono i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa.
Si tratta di “soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l’energia elettrica direttamente a consumatori finali”.
Sono obbligati al pagamento dell’accisa anche:
- gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
Previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono infine riconosciuti come soggetti obbligati quelli che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:
- utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.
Per tutti i suddetti soggetti obbligati, l’art. 55, comma 1 del decreto accise prevede che l’accertamento e la liquidazione dell’accisa siano effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale.
L’interpretazione estensiva di questo articolo fa quindi temere ai produttori con impianti rinnovabili che la semestralità venga estesa anche agli impianti Fer stessi.
L’esenzione per le Fer
Ma il Tua, all’art. 52, stabilisce che “non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW” (comma 2), oppure quella prodotta da impianti “con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni” (comma 3).
Ci si chiede quindi per quale motivo gravare sugli operatori delle rinnovabili. “Se sono esenti, che motivo hanno di fare due volte la dichiarazione per un vettore energetico che non deve pagare l’accisa?”, si domanda Silvano Gallo, tecnico in supporto agli associati di Italia Solare, parlando con QualEnergia.it.
È lui ad aver contribuito, per conto dell’associazione, alla stesura di una lettera (link in basso) inviata lo scorso 30 maggio all’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella quale si chiede unanota di chiarimento circa l’esplicita esclusione degli impianti Fer tra i soggetti obbligati a presentare due volte all’anno la dichiarazione.
“Per questi impianti la dichiarazione di consumo è stata e continuerà ad essere un documento di natura statistica, non di natura fiscale, vista l’esenzione dall’accisa”, ci spiega ancora Gallo.
“Quindi chiediamo conferma all’Agenzia che tutti gli impianti Fer che autoconsumano o che immettono in rete continuino ad osservare la disciplina della dichiarazione di consumo una volta all’anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento”.
Al momento in cui scriviamo la lettera inviata non ha ancora ricevuto risposta dall’Agenzia dei monopoli e delle dogane.
- Il decreto Accise (pdf)
- La lettera di Italia Solare (pdf)