Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, dal 15 aprile in vigore i nuovi massimali di spesa

Entra in vigore il cosiddetto decreto Prezzi, cioè il dm 14 febbraio 2022. Il riepilogo dei punti più importanti.

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Per i titoli edilizi presentati successivamente al prossimo 15 aprile si applicano i nuovi massimali di spesa per gli interventi che godono di detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.

Entra infatti in vigore, a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, il nuovo decreto Prezzi.

Cogliamo l’ocasione per fare un riepilogo dei punti più importanti del provvedimento.

Il decreto si applica ai beni indicati nell’allegato A per tutti gli interventi di efficienza energetica che fruiscono dei bonus edilizi (tra cui Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Bonus facciate), ai fini della asseverazione della congruità delle spese, sia in caso di fruizione diretta della detrazione, sia quando si esercita una delle due opzioni alternative (sconto in fattura, cessione del credito).

I tetti di spesa aggiornano quelli in vigore con la detrazione Ecobonus, aumentandoli di almeno il 20% (30% per i cappotti termici nelle zone climatiche più fredde) per tenere conto dei rincari delle materie prime.

I massimali, che saranno rivisti ogni anno, non sono onnicomprensivi: sono esclusi Iva, oneri professionali e costi di posa in opera.

Per tutti i costi non previsti dal decreto, si farà riferimento ai prezzari delle Regioni e delle Province autonome, o ai listini delle camere di commercio o ai prezzari della casa editrice DEI.

Qui sotto riproponiamo la tabella dei nuovi prezzi massimi contenuta nell’Allegato A: in totale sono 34 voci.

Come si vede, non ci sono impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica: a questi interventi, spiega il decreto, si applicano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 (il decreto Rilancio che ha istituito il Superbonus).

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