Decreto Pnrr 2, offensiva trasversale pro idrogeno da fossili

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Diversi emendamenti per la conversione in legge del provvedimento propongono di eliminare il termine "verde" dalla norma.

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Il Senato preme per estendere le agevolazioni previste per il solo idrogeno verde ad altre forme di H2, come quello blu, la cui produzione parte dal metano ed è abbinata alla cattura della CO2.

Questo orientamento emerge da diversi emendamenti presentati al decreto Pnrr 2, in fase di conversione in legge e ora in corso di esame presso le commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato.

Il decreto 30 aprile 2022 n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l‘attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)” è entrato in vigore lo scorso primo maggio, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel decreto Pnrr 2 si stabilisce (art. 23) che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Il testo poi specifica che questi interventi non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È inoltre previsto che questo H2 verde non paghi le accise, se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante. Entro il 30 giugno 2022 è atteso un decreto del MiTe per individuare casi e condizioni tecniche per formalizzare tale esclusione.

Tuttavia, alcuni emendamenti, come il 23.1 di Augussori (Lega) e diversi altri (a firma di esponenti di Forza Italia, Italia Viva, Fratelli d’Italia, PD e Coraggio Italia)  a seguire, puntano a eliminare il termine “verde” dalla norma (comma 1) e a utilizzare invece la seguente nuova formulazione (corsivo e neretti nostri):

“Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l’impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79″.

Questa invece la formulazione originaria del comma 1:

“Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno  verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79″.

Il punto è che il Regolamento delegato (Ue) 2021/2139 comprende anche lo stoccaggio della CO2 e questo apre le porte alla produzione di idrogeno da fonti fossili con cattura delle relative emissioni di anidride carbonica.

Si propone, inoltre, nei medesimi emendamenti al decreto Pnrr, di applicare le agevolazioni “per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose”.

Altri emendamenti, come il 23.11 di De Petris (Misto, LeU) prevedono invece che le agevolazioni per la produzione di idrogeno verde di cui al comma 1 del decreto Pnrr siano applicate se:

  • gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all’impianto di elettrolisi alimentato;
  • l’impianto di elettrolisi e quello di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;
  • il consumo di energia rinnovabile da parte dell’impianto di elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell’impianto rinnovabile.

In allegato:

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