Cura Italia, le misure per i lavoratori dipendenti e autonomi spiegate dalle Entrate

CATEGORIE:

Le agevolazioni riassunte dall'Agenzia delle Entrate.

ADV
image_pdfimage_print

Un premio di massimo di 100 euro per chi, nel mese di marzo, è stato nella sede di lavoro e gli ormai famosi 600 euro per gli autonomi,

Sono queste le principale misure a sostegno dei lavoratori contenute nel Dl n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), l’Agenzia delle Entrate, con una nota pubblicata sul suo sito FiscoOggi, fa il punto su come funzionano:

Indennità per lavoratori autonomi

Il decreto d’emergenza, infine, individua le diverse tipologie di lavoratori autonomi cui assegnare una indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 (vedi anche QualEnergia.it).

Tali bonus non concorrono alla formazione del reddito e vengono erogati dall’Inps previa richiesta dell’interessato.

Con l’articolo 27 se ne prevede l’assegnazione ai liberi professionisti, titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, e dei “co.co.co.”, attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

L’articolo 28 riguarda l’erogazione dell’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, agenti di commercio), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il successivo articolo 29 assegna l’indennità di 600 per il mese di marzo ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del “Cura Italia”, e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla stessa data del 17 marzo 2020.

L’articolo 30 assegna agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro in agricoltura, l’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

L’articolo 38 prevede l’assegnazione dell’indennità di 600 euro a favore dei lavoratori, non titolari di pensione, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al suddetto Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50mila euro.

Infine, l’articolo 31 prevede la non cumulabilità delle indennità prevista dagli articoli 27, 28, 29 30 e 38.

Premio a lavoratori dipendenti

L’articolo 63 del Cura Italia prevede che, con lo scopo di dare ristoro a coloro che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, ai dipendenti pubblici e privati che, nel 2019, hanno conseguito un reddito complessivo da lavoro non superiore a 40mila euro, spetta un premio per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa.

L’incentivo verrà erogato in via automatica dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e gli stessi sostituti provvederanno al recupero in compensazione del premio anticipato al dipendente, utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020: “1699” per il modello F24 e “169E” per il modello F24Ep (vedi articolo “Operativo il codice per recuperare il premio dato a chi lavora fuori casa”).

Sull’argomento l’Agenzia è tornata con alcuni chiarimenti in merito sia all’erogazione che all’utilizzo del bonus con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha dato, tra l’altro, indicazioni riguardanti il conteggio delle giornate per l’attribuzione del bonus effettuato considerando il rapporto tra le ore effettivamente lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente; ha ribadito che l’incentivo dovrà essere determinato in base al periodo di lavoro attuato nel mese di marzo durante il quale il dipendente ha effettivamente prestato l’attività lavorativa presso la propria sede, considerando come tale anche la trasferta presso clienti, o la missione, o il lavoro svolto presso sedi secondarie dell’impresa; ha chiarito che, poiché la finalità della norma è quella di premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, nel conteggio utile non vanno considerate le giornate di ferie o di malattia, così come sono escluse le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni; in relazione, infine, al rispetto del limite dei 40mila euro di reddito complessivo, l’Agenzia ha specificato che deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Consulta anche la raccolta di QualEnergia.it “Emergenza Covid-19

ADV
×