Contabilizzazione del calore, i nuovi obblighi e le scadenze con la Direttiva UE 2018/2002

Dal 2020 si potranno installare solo contabilizzatori gestibili da remoto e a seguire, dal 2027, tutti gli apparecchi installati dovranno essere sostituiti per consentire questa modalità di consultazione.

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Dal 25 ottobre 2020 i contatori e i contabilizzatori di calore di nuova installazione dovranno essere gestibili da remoto.

È quanto stabilito dalla Direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica (EED) del 18 dicembre 2018, uno degli otto provvedimenti del Clean energy Package, pubblicata in Gazzetta europea il 21 dicembre scorso (vedi allegato in basso).

Oltre a introdurre, come sappiamo, un obiettivo 2030 per l’efficienza energetica del 32,5%, la direttiva modifica la precedente 2012/27/UE che aveva introdotto l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore nei condomini (vedi Qualenergia.it).

Solo nei casi di impossibilità tecnico-economica accertata sarà possibile non applicare la direttiva.

A seguire, si legge nel documento, entro il primo gennaio 2027 tutti i contabilizzatori in uso dovranno avere la capacità di lettura da remoto; ciò significa che quelli già installati ma sprovvisti di tale capacità dovranno essere sostituiti. Ma anche in questo caso l’obbligo decade in presenza di un’evidente impossibilità tecnica o economica.

Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l’accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

Riepiloghiamo qui sotto le altre misure del Clean Energy Package approvate in questi mesi:

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