Da oggi fino al 13 maggio, chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile può inviare le istanze per il Bonus mobilità all’Agenzia delle entrate.
La domanda – spiega una nota del Fisco – dovrà includere il totale delle spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Per le istanze si dovrà utilizzare l’apposito modello approvato, unitamente alle istruzioni, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia Ruffini del 28 gennaio scorso, che ne ha definito anche il contenuto, i tempi e le modalità di presentazione.
L’invio dovrà avvenire tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Requisiti e modalità di fruizione
Introdotto dal decreto Rilancio (articolo 44, comma 1-septies, Dl n. 34/2020) il credito d’imposta per l’acquisto di bici, monopattini, e-bike e abbonamenti al servizio pubblico, incluso il car-sharing, è utilizzabile, nella misura massima di 750 euro, esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e non oltre il periodo d’imposta 2022.
Per accedere all’agevolazione è necessario aver rottamato, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, un veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa (articolo 1, comma 1032 legge n. 145/2018) e comprato uno anche usato con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.
L’Agenzia renderà nota la quota spettante
Il beneficiario è tenuto a indicare nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2021, oppure per il periodo d’imposta 2022, l’importo effettivamente riconosciuto in base alla percentuale stabilita e comunicata dall’Agenzia con apposito provvedimento da emanare a breve.
Considerato, infatti, che il tetto complessivo è di 5 milioni di euro, l’Agenzia ha il compito di determinare la quota percentuale di credito effettivamente fruibile facendo un rapporto fra il limite di spesa ammissibile e il totale del bonus risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con un provvedimento che sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di invio delle domande, cioè entro il 23 maggio 2022.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi 2021 non sia utilizzato, o sia stato fruito parzialmente, l’eventuale credito residuo potrà essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022.
Istanze sostitutive e rinuncia al credito
Nella finestra temporale che va dal 13 aprile al 13 maggio è possibile, inoltre, inviare una nuova domanda in sostituzione di quella precedente, oppure rinunciare al credito d’imposta precedentemente comunicato. L’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte le altre.