Chi acquista una lavasciuga biancheria di classe energetica “A” (classe massima per questo tipo di elettrodomestico), destinata a un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione, può usufruire della detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta.
A chiarirlo è una nota dell’Agenzia delle Entrate, in risposta al dubbio di un contribuente.
Lo sconto d’imposta – spiegano dalle Entrate – spetta anche se la lavasciuga non compare espressamente nell’elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo, degli elettrodomestici agevolabili indicati nell’allegato II al Dlgs n. 49/2014.
Il contesto
Il bonus grandi elettrodomestici – spiega l’Agenzia – riconosce ai contribuenti che fruiscono del bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018, un’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad “A+” (o superiore) e “A” (o superiore) per i forni, destinati ad arredare l’immobile interessato.
La circolare n. 7/2018 ha inoltre specificato che il beneficio fiscale spetta soltanto per gli elettrodomestici provvisti di etichetta energetica, se obbligatoria, e sprovvisti se non richiesta per quella tipologia di prodotto.
Per quanto riguarda la classe energetica, per stabilire se una lavasciuga di classe A possa rientrare nell’agevolazione, l’Agenzia prende a riferimento il decreto del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 7 ottobre 1998 sulle modalità di applicazione delle etichette energetiche, dal quale si ricava che le classi di efficienza energetica per le lavasciuga vanno da “A” (consumi di energia più bassi) a “G” (consumi di energia più alti). Pertanto, l’etichetta che prevede la classe “A” corrisponde alla massima efficienza energetica attribuibile a questo tipo di elettrodomestico.
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