Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, i nuovi massimali di spesa agevolabili con il Superbonus e gli altri bonus edilizi “non sono omnicomprensivi”.
Lo spiega il ministero della Transizione ecologica, nel dare la notizia che Roberto Cingolani ha firmato il decreto che fissa i prezzi massimi per gli interventi che rientrano nella maxi detrazione del 110%, introdotta dal decreto Rilancio, e nelle altre agevolazioni fiscali per le costruzioni.
In sostanza, se un determinato lavoro con Superbonus, Ecobonus, Bonus facciate, Bonus casa, costerà più della soglia massima indicata nel decreto, il vantaggio fiscale non si applicherà alla somma eccedente tale soglia.
I tetti di spesa aggiornano quelli in vigore con la detrazione Ecobonus, aumentandoli di almeno il 20% per tenere conto dei rincari delle materie prime.
Dai massimali, quindi, che saranno rivisti ogni anno, sono esclusi Iva, oneri professionali e costi di posa in opera. Per tutti i costi non previsti dal decreto, si farà riferimento ai prezziari delle Regioni e delle Province autonome, o ai listini delle camere di commercio o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque necessaria una asseverazione della congruità della spesa, rilasciata da un tecnico abilitato.
Le disposizioni del decreto si applicano solamente alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2, articolo 121 del Decreto Rilancio, qualora non sia già stato presentato il titolo edilizio al momento della entrata in vigore del provvedimento.
In pratica, i nuovi massimali di spesa si potranno utilizzare per i titoli edilizi presentati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, quindi 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.