Per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione edilizia è necessario, come sappiamo, che l’edificio risulti già esistente al momento di inizio dei lavori.
Il parametro da utilizzare per stabilire l’esistenza dell’immobile è ordinariamente quello dell’iscrizione al Catasto (ovvero della richiesta di accatastamento) in quanto solo a seguito di tale iscrizione un immobile assume rilevanza fiscale.
Essendo gli interventi agevolabili solo quelli di «recupero del patrimonio edilizio», sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come «nuova costruzione». La qualificazione degli interventi edilizi non può che essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testo unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Questa in sintesi la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione del deputato Massimo Ungaro (link in basso), che sollevava alcuni dubbi sui criteri per verificare l’esistenza dell’edificio oggetto dei lavori per i quali si vuole accedere alle detrazioni.
Ungaro ricorda infatti nell’interrogazione che le circolari delle Entrate hanno introdotto tra i criteri alcuni elementi “apparentemente ragionevoli, ma del tutto estranei alla norma, come, ad esempio, il pagamento dell’Imu“.
Legittimo quindi chiedersi se per verificare il criterio di “esistenza” fosse necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di «edificio esistente» fosse mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell’edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.
Ma in ogni caso, come già accennato, per il MEF il parametro da utilizzare rimane l’iscrizione al Catasto.