La seconda fase della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici è alle porte: i cambiamenti scatteranno il primo gennaio 2017, come definito dalla delibera 782/2016/R/eel pubblicata in questi giorni dall’Autorità per l’energia elettrica (allegata in basso).
QualEnergia.it alcuni giorni fa ha spiegato come cambieranno i conti per le varie tipologie di utente dal prossimo 1°gennaio 2017 e dal 2018, si veda: Bolletta elettrica, ecco come cambia da gennaio 2017
Il nuovo provvedimento, ricordiamo brevemente, comprende una serie di modifiche-novità che saranno pienamente efficaci dal 2018, dopo un periodo di transizione iniziato il primo gennaio 2016. Innanzi tutto, la riforma abolisce le tariffe progressive, che facevano pagare di più il kWh agli utenti con i maggiori consumi secondo determinati scaglioni.
Inoltre, l’Autorità ha deciso di spostare i costi di rete per la trasmissione, distribuzione e misura dell’energia dal kWh consumato alla parte fissa: tali costi, in altre parole, saranno “agganciati” al punto di prelievo-potenza impegnata, al contrario di quanto avveniva in precedenza.
L’Autorità ha pubblicizzato la riforma sostenendo che intende promuovere l’efficienza energetica ed è improntata a una maggiore equità; però a conti fatti, le nuove tariffe premieranno solo le utenze domestiche che consumano oltre 2.700 kWh l’anno, che in Italia sono meno del 20% del totale.
Vediamo i punti principali della delibera spiegati dall’Autorità. Questa prevede che:
- i corrispettivi tariffari per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) assumano la struttura a regime trinomia denominata TD per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica, eliminando così ogni progressività;
- i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l’effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo (da 0 a 1.800 kWh/anno; oltre 1.800 kWh/anno) e introducendo per la sola componente A3 un corrispettivo in quota fissa (euro/anno) a carico dei soli clienti non residenti;
- tali due soli scaglioni siano utilizzati anche per l’applicazione della componente DISPBT, a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela (attenuando in tal modo le variazioni di spesa attese per i clienti domestici residenti);
- venga superata la distinzione dei clienti domestici tra sotto tipologie definite in base sia alla condizione di residenza anagrafica sia alla potenza contrattualmente impegnata, lasciando solo una differenziazione tra clienti residenti e clienti non residenti ai fini dell’applicazione degli oneri generali di sistema e della componente DISPBT.
Un altro punto importante del provvedimento, evidenzia l’Autorità, è l’introduzione di misure per facilitare la ricerca del livello ottimale di potenza contrattualmente impegnata. In particolare, dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2019, sarà azzerato il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi connessi con ogni richiesta per variare il livello di potenza disponibile.
- Inoltre, nel medesimo periodo sarà ridotto di circa il 20% il contributo in quota potenza per gli aumenti fino a 6 kW; sono previste anche misure per tutelare il “diritto di ripensamento” dei clienti che decidessero di aumentare e poi ridurre, o viceversa, la potenza contrattualmente impegnata, per tarare al meglio il contatore sulle proprie esigenze di consumo.