In tema di chiarimenti su scadenze e novità per il Superbonus, in particolare sulle tempistiche per concludere i lavori nelle case unifamiliari, è intervenuta anche Anit (Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico), pubblicando alcune domande e riposte per sciogliere i dubbi emersi nelle ultime settimane.
Si sottolinea che i proprietari di immobili sui quali sono in corso opere agevolate dal Superbonus 110, nel calcolo della quota del 30% di lavori da completare entro il prossimo 30 settembre, possono conteggiare anche i lavori non agevolati da bonus edilizi (si veda anche Superbonus, il punto sulle scadenze e le ultime novità).
Questo aspetto, ricordiamo, era stato già chiarito dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Come prima cosa, Anit evidenzia che tale obbligo è stato introdotto dal comma 8bis dell’art. 119 della Legge 77, modificato dal DL 50/2022 (convertito a sua volta dalla Legge n.91 del 15 luglio 2022.) dove si cita che:
“[…] Per gli interventi effettuati su unità immobiliari […], la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.”
Chi riguarda la scadenza?
La scadenza, spiega Anit, riguarda l’accesso al Superbonus 110% per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari e sulle unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’interno di edifici plurifamiliari (comma 8 bis, dell’art. 119 , Legge 77/2020).
La scadenza non riguarda altri casi, come ad esempio i condomini o gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Cosa succede il 30 settembre 2022?
La risposta varia in base alla data di inizio dei lavori:
- per i lavori iniziati prima del 30 giugno 2022, e che al 30 settembre non superano il 30%, sarà possibile detrarre al 110% solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
- per i lavori iniziati dopo il 30 giugno 2022, e che al 30 settembre 2022 non superano il 30%, non sarà possibile detrarre nulla al 110%.
A cosa si riferisce il 30% dei lavori?
Come anticipato, il passaggio del comma 8 bis dice che nel computo del 30% “possono” essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus. Lasciando quindi al professionista la decisione su quali lavori considerare come totale dell’intervento (solo Superbonus o tutti).
La conferma di questa posizione la troviamo nell’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 20 giugno 2022: “è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile”.
Come si dimostra il raggiungimento della percentuale di lavori?
Su questo il legislatore non dà indicazioni, quindi – secondo Anit – ogni professionista è libero di scegliere come procedere.
Va però segnalato che la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio superiore del Lavori pubblici, su indicazione della Rete Professioni Tecniche, ritiene che sia sufficiente la redazione, da parte del direttore dei lavori, di una dichiarazione, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, Sal, fotografie, bolle o fatture), da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale.
Inoltre, sempre secondo il parere della Commissione consultiva, si è ritenuto opportuno che tale dichiarazione, a tutela delle parti interessate, sia inviata al direttore dei lavori, al committente e all’impresa, affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta.
Il Sal 30% può valere come dimostrazione per la scadenza del 30 settembre?
Lo stato di avanzamento lavori (Sal), ricorda Anit, è uno strumento legato al computo metrico caricato sul portale Enea ed è nato per assicurare la maturazione di un credito fiscale prima della conclusione dei lavori. Il Sal è stato pensato, quindi, per rispondere a un’esigenza finanziaria e non per la scadenza del 30 settembre 2022 prevista per gli edifici unifamiliari.
Però, vista la natura ufficiale del Sal e visto il suo legame con l’avanzamento dei lavori del Superbonus, può far parte della documentazione utile alla dichiarazione da predisporre entro il 30 settembre 2022.
Per dimostrare il superamento del 30% basta il pagamento dei lavori?
Per il conteggio del 30% il comma 8 bis fa espressamente riferimento ai lavori “effettuati”. Quindi non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi.
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it