Destano interrogativi una serie di recenti e quasi coordinate iniziative del ministero della Cultura, portate avanti tramite le Soprintendenze.
Si tratta di iter in corso e finalizzati all’introduzione del divieto di realizzare impianti rinnovabili in alcune aree, dichiarandole “di notevole interesse pubblico paesaggistico o culturale”.
Occorre, invero, precisare che tali misure non introducono una vera e propria disciplina d’uso, che sancisca le condizioni/prescrizioni per l’effettiva realizzabilità degli impianti Fer, ma prevedono una normativa che ne sancisce – semplicemente e a priori – il divieto di realizzazione nell’ambito territoriale vincolato.
Le perplessità su queste iniziative riguardano lo schema procedimentale adottato, l’opportunità dell’individuazione di beni da tutelare, il coordinamento dei nuovi possibili vincoli con quelli già disposti dal Piano paesaggistico e, soprattutto, l’effettivo rispetto della disciplina normativa di riferimento, rinvenibile nel Codice dei Beni culturali (ex d.l.vo n. 42/2004).
Invero, alcune delle più recenti procedure finalizzate alla dichiarazione di notevole interesse pubblico (paesaggistico o culturale) di determinati ambiti territoriali sembrano finire per violare diverse disposizioni del Codice dei Beni culturali, peccando, in modo manifesto, di ragionevolezza e proporzionalità.
Occorre trovare, infatti, bilanciamento tra l’interesse pubblico legato alla tutela del paesaggio e l’analogo interesse legato alla realizzazione degli impianti rinnovabili; quest’ultimo ricadente nella copertura costituzionale ed euro-unitaria, volendo fronteggiare l’attuale crisi energetica mediante la produzione di energia da Fer, onde preservare sia l’ambiente sia il paesaggio.
Peraltro, sull’illegittimità dell’introduzione di divieti aprioristici e generalizzati si è recentemente espressa anche la giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Tar Lazio, Roma, 12 giugno 2023, n. 9907.
Allo stesso modo si possono citare le sentenze dello stesso Tribunale, 22 novembre 2022, n. 15425, e del Tar Basilicata, 27 gennaio 2023, n. 69, oltre al Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1245.
Non si può escludere che tali aree “di notevole interesse pubblico” possano essere istituite anche nelle future aree idonee su cui stanno lavorando le Regioni.
In questo modo, di fatto, si creerebbe un cortocircuito normativo e un contrasto tra le prescrizioni locali e nazionali sullo sviluppo delle fonti rinnovabili.