Recovery Fund, le linee guida sull’ambiente

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La comunicazione di Bruxelles. Sintesi e documenti allegati.

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Tutti gli investimenti e tutte le riforme che gli Stati membri Ue proporranno di finanziare con il Recovery Fund, dovranno rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo” contro l’ambiente, “do no significant harm” (abbreviato DNSH nel linguaggio tecnico-giuridico delle norme Ue).

L’ha stabilito la Commissione europea con una comunicazione (link in basso), che fissa gli orientamenti tecnici per la corretta applicazione di questo principio.

La comunicazione è stata pubblicata venerdì scorso, 12 febbraio, lo stesso giorno in cui è stato approvato definitivamente il regolamento sul Recovery Fund da parte del Parlamento e del Consiglio Ue.

Alla cerimonia per l’approvazione hanno presenziato Ursula von der Leyen (presidente della Commissione), David Sassoli (presidente dell’Europarlamento), António Costa (premier portoghese a capo della presidenza di turno del Consiglio Ue).

Il Recovery Fund, ricorda una nota di Bruxelles, è lo strumento chiave di Next GenerationEU, il mega piano per la ripresa economica europea post-Covid. Sul piatto ci sono 672 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni di cui almeno il 37% dovrà essere speso in progetti a supporto di traguardi climatici.

Più in dettaglio, si legge nella comunicazione, il principio del “non arrecare un danno significativo” va applicato a sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare (come la prevenzione e il riciclo dei rifiuti); prevenzione e riduzione dell’inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ad esempio, se un progetto-investimento conduce a significative emissioni di gas-serra, quel progetto-investimento arreca un danno rilevante al primo obiettivo (mitigazione dei cambiamenti climatici) pertanto non può essere inserito nei Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr).

Gli Stati membri, chiarisce la Commissione Ue, devono fornire una valutazione DNSH specifica per ciascuna misura di ogni componente dei rispettivi piani.

Tuttavia, è possibile adottare un approccio semplificato per quelle misure che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali. Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad esempio per industria, edilizia e trasporti), si legge poi nella comunicazione, sono considerate compatibili con la valutazione do no significant harm per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

I progetti per la produzione di energia con combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione, precisa Bruxelles (neretti nostri) “in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH […] data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture”.

Tali eccezioni, si spiega, dovranno però conformarsi a varie condizioni: in particolare, saranno finanziabili centrali a gas con emissioni non superiori a 250 grammi di CO2eq/kWh nell’intero ciclo di vita o che siano in grado di utilizzare gas rinnovabili e sostituiscano impianti carbon-intensive di almeno pari potenza.

Quanto alle infrastrutture gas, il sostegno sarà possibile se permetteranno anche il trasporto (e/o stoccaggio) dei gas rinnovabili e low-carbon.

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