Prefabbricati, unità immobiliari e catasto: un chiarimento delle Entrate

Se i prefabbricati sono stabili nel tempo e con autonomia funzionale e reddituale questi sono "unità immobiliari" e devono quindi seguire gli obblighi di accatastamento.

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Anche quando semplicemente appoggiate sulla spiaggia, gli stabilimenti balneari devono presentare gli atti di aggiornamento catastale per le strutture realizzate sull’arenile demaniale se qualificabili come “unità immobiliari”. La condizione perché questi vengano riconosciuti come tali è che siano stabili nel tempo e con autonomia funzionale e reddituale.

Questa, in sintesi, la risposta dell’Agenzia a un interpello, allegato in basso.

Il quesito

La richiesta di chiarimento arriva da un’associazione che raggruppa diversi stabilimenti balneari ai quali il Comune di pertinenza ha inviato una nota con cui li invita a presentare gli atti di aggiornamento catastale delle strutture in concessione.

Per l’istante, l’adempimento non è dovuto perché le costruzioni interessate non appartengono a nessuna delle categorie “A”, “B” e “C” individuate dalla circolare del 4 marzo 2008, in materia di accatastamento dei fabbricati realizzati sul demanio marittimo.

Eccole nel dettaglio:

  • “A” costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto
  • “B” costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato
  • “C” strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento.

L’Agenzia risponde

L’Amministrazione finanziaria non è d’accordo. Per l’Agenzia delle Entrate, la “chiave di volta” per risolvere la questione è la definizione di “unità immobiliare”, dalla quale deriva l’obbligatorietà di accatastamento.

In pratica, chiarisce l’Agenzia, sono sottoposte ad accatastamento le costruzioni realizzate sul demanio marittimo con le caratteristiche delineate nelle tipologie “A”, “B” e “C” previste dalla circolare del ministero dei Trasporti dei Trasporti, dell’Agenzia del territorio e dall’Agenzia del demanio, e con i requisiti previsti dal Dm n. 28/1928, compreso quello che fa riferimento alla “stabilità nel tempo”.

Ma la stessa circolare consente alle amministrazioni coinvolte di integrare i dati di propria competenza e, ai fini del Catasto, è stato stabilito che sono sottoposti ad aggiornamento i manufatti prefabbricati anche se appoggiati al suolo e, quindi, non provvisti di piattaforma in cemento armato o con basamento di calcestruzzo, quando stabili nel tempo e con autonomia funzionale e reddituale: in poche parole se costituiscono “unità immobiliari”.

Pertanto, chiarisce la risposta, il fatto che le strutture oggetto dell’interpello non rientrino nelle categorie specificate dalla circolare, non significa che le stesse non siano sottoposte all’obbligo di accatastamento. La verifica va fatta sulla base delle condizioni previste dall’articolo 2 del Dm n. 28/1928.

Infine, in relazione alla concessioni demaniali marittime, le Entrate precisano inoltre che per quanto riguarda le ipotesi di non accatastamento esaminate dalla nota del Catasto del 2 febbraio 2016 richiamata dall’istante, il riferimento è alle concessioni di arenili senza autorizzazioni alla realizzazione di strutture di rilevanza catastale.

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