Modifiche dei contratti luce-gas, l’Antitrust avvia quattro procedimenti contro i fornitori

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Coinvolte le società Iren, Iberdrola, E.On e Dolomiti. L'Autorità della concorrenza intende verificare presunte violazioni del decreto Aiuti bis.

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I presunti tentativi dei venditori di energia volti a modificare in modo unilaterale i prezzi di luce e gas sul mercato libero, per contratti esistenti, finiscono nel mirino dell’Antitrust.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, informa una nota, ha avviato quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.On e Dolomiti.

Inoltre, ha inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società per verificare se abbiano violato i diritti dei consumatori: A2A Energia, Acea Energia, Agsm Energia, Alleanza Luce & Gas, Alperia, Amgas, Argos, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

Il Garante vuole capire se le proposte di aumentare i prezzi delle forniture siano in contrasto con il decreto Aiuti bis (art. 3); tale norma sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare unilateralmente i prezzi.

La stessa norma prevede poi che non siano validi, sempre fino ad aprile 2023, i preavvisi comunicati dai fornitori (al fine di incrementare i prezzi)  prima della data di entrata in vigore del decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Ricordiamo che Arera e Antitrust hanno pubblicato un quadro riassuntivo per aiutare i consumatori a distinguere quali comportamenti siano leciti e quali no da parte dei venditori, in tema di modifiche ai contratti.

In sintesi:

  • i venditori non possono variare in modo unilaterale i prezzi (fino al 30 aprile 2023) in base alle clausole contrattuali che prevedono tale possibilità;
  • i venditori possono attuare modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche se queste sono già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula;
  • il rinnovo delle offerte Placet non rientra nel campo di applicazione del dl Aiuti bis;
  • i venditori non possono recedere con effetto immediato dai contratti (serve un preavviso di almeno 6 mesi);
  • per risolvere un contratto per eccessiva onerosità serve la pronuncia di un giudice.

Tornando ai procedimenti avviati, si legge nella nota, a Iberdrola ed E.On (neretti nostri nelle citazioni) “viene contestata la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori”.

Mentre a Dolomiti, “viene contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali ‘perfezionate’ ovvero effettivamente applicate prima della stessa data”.

A Iren “viene contestata la comunicazione relativa alla asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni economiche di offerta, in alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura”.

L’Antitrust contesta anche un altro punto a Iberdrola e Dolomiti: le loro comunicazioni, secondo cui sarebbe impossibile fornire elettricità al prezzo stabilito nel contratto a causa dei rincari del gas, sarebbero ingannevoli perché “in espressa e grave contraddizione” con i messaggi promozionali, in cui si afferma che l’energia elettrica venduta proverrebbe esclusivamente da fonti rinnovabili.

L’Autorità, termina la nota, dopo aver sentito le imprese valuterà se ricorreranno i presupposti per adottare eventuali provvedimenti cautelari.

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