L’Italia recepisce la nuova direttiva europea anti-greenwashing

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In Gazzetta il decreto che attua la (UE) 2024/825 e rafforza i diritti dei consumatori su sostenibilità, riparabilità dei prodotti e trasparenza delle informazioni. Si applicherà da fine settembre.

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L’Italia rafforza il contrasto alle pubblicità ingannevoli a sfondo ambientale, il cosiddetto “greenwashing”, in linea con le norme europee.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 56 del 09 marzo 2026, il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (link in basso), che attua la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (“green claims” ingannevoli e greenwashing).

La direttiva, anche nota come “Empowering Consumers for the Green Transition Directive”, ha modificato le Direttive 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (diritti dei consumatori).

Per recepirla, il provvedimento italiano ha introdotto modifiche sostanziali al Codice del consumo.

“No” ad annunci generici

Le disposizioni intervengono su più fronti: dalla correttezza delle informazioni ambientali alla durata dei prodotti, fino alla chiarezza sulle garanzie e sugli aggiornamenti software, con l’intento di rendere il mercato più trasparente e le scelte di acquisto più informate.

Una delle novità principali riguarda la regolamentazione delle dichiarazioni ambientali. Le imprese non potranno più utilizzare espressioni generiche (ad esempio “green”, “ecologico” o “rispettoso dell’ambiente”) se non sono in grado di dimostrare, con elementi verificabili, un effettivo livello di eccellenza nelle prestazioni ambientali, ad esempio attraverso certificazioni riconosciute come l’Ecolabel europeo.

Anche la comunicazione di obiettivi ambientali futuri sarà soggetta a vincoli più stringenti: affermazioni come l’impegno a raggiungere emissioni nette pari a zero entro una certa data saranno ammesse solo se accompagnate da un piano concreto di attuazione, con traguardi misurabili e controlli periodici da parte di organismi indipendenti.

Inoltre, non sarà più possibile presentare un prodotto come neutrale o positivo per l’ambiente basandosi esclusivamente su meccanismi di compensazione delle emissioni di gas serra.

Il decreto interviene anche sul tema della durata e della possibilità di riparazione dei beni. I consumatori dovranno essere messi nelle condizioni di conoscere se i pezzi di ricambio sono disponibili, quanto costano indicativamente e come possono essere ordinati, oltre all’eventuale presenza di istruzioni utili per effettuare riparazioni.

Quando previsto dalla normativa europea, dovrà essere indicato anche l’indice di riparabilità del prodotto, calcolato secondo criteri armonizzati a livello comunitario.

Parallelamente vengono contrastate alcune pratiche considerate ingannevoli: tra queste, dichiarare che un prodotto è riparabile quando in realtà non lo è, oppure spingere i consumatori a sostituire materiali di consumo (l’esempio classico è quello delle cartucce delle stampanti) prima che sia realmente necessario dal punto di vista tecnico.

Viene inoltre vietata la commercializzazione di beni progettati con caratteristiche pensate per ridurne intenzionalmente la durata.

Garanzie e aggiornamenti software

Un ulteriore intervento riguarda la comunicazione delle garanzie, che diventa più uniforme e immediatamente comprensibile. Le informazioni sulla garanzia legale di conformità, che ha una durata minima di due anni, dovranno essere fornite attraverso un avviso standardizzato.

Qualora il produttore offra una garanzia commerciale gratuita di durabilità più lunga (superiore ai due anni e riferita all’intero prodotto), questa dovrà essere segnalata mediante una specifica etichetta, pensata per renderla facilmente riconoscibile.

Particolare attenzione viene riservata anche al tema degli aggiornamenti software, ormai determinanti per il funzionamento di molti dispositivi. I consumatori dovranno essere avvisati nel caso in cui un aggiornamento possa avere effetti negativi sulle prestazioni o sull’uso del prodotto. Inoltre, dovrà essere indicato il periodo minimo durante il quale il produttore garantisce la disponibilità degli aggiornamenti.

Il decreto punta infine a favorire decisioni d’acquisto più consapevoli. Durante la fase di acquisto dovranno essere segnalate, se presenti, modalità di consegna con minore impatto ambientale. I siti che mettono a confronto prodotti sulla base di criteri ambientali o sociali saranno tenuti a rendere pubblici e comprensibili i metodi di valutazione e i parametri utilizzati.

Anche le etichette che richiamano la sostenibilità vengono disciplinate in modo più rigoroso: potranno essere utilizzate soltanto quelle fondate su sistemi di certificazione riconosciuti oppure introdotte da autorità pubbliche.

Tutte le disposizioni si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. Le aziende hanno ancora circa sei mesi di tempo per adeguarsi.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) vigilerà sul rispetto delle nuove norme e potrà applicare, in caso di inosservanza, le sanzioni previste per le pratiche commerciali scorrette, fino a un importo massimo di 5 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo in caso di infrazioni diffuse a livello Ue.

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