DL Liquidità, i finanziamenti non possono essere usati per compensare prestiti preesistenti

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Il chiarimento dall'Abi.

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I nuovi finanziamenti rilasciati in favore delle Pmi ai sensi dell’art. 13 comma 1, lettera m) del DL Liquidità, non possono essere utilizzati per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito.

A chiarirlo è una circolare dell’Abi, associazione bancaria italiana, nella quali si chiarisce quanto segue:

“Tenuto conto della definizione di nuovo finanziamento e tenuto conto che il finanziamento prevede espressamente tra le sue caratteristiche che, per essere elegibile per la garanzia del 100%, l’inizio del rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione, la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.

Tale impossibilità di compensazione si verifica anche nel caso delle imprese che hanno comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 56 del Decreto legge n.18 dell’8 aprile 2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

Abi-Circolare-24-aprile-2020

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