Detrazioni fiscali Ecobonus e ristrutturazioni, quali soggetti ne hanno diritto?

Il chiarimento delle Entrate.

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Chi può chiedere la detrazione fiscale per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ossia l’Ecobonus per l’efficienza energetica e lo sgravio per le ristrutturazioni?

Un utile chiarimento è contenuto della nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate con la guida alla dichiarazione dei redditi 2018 (allegata in basso).

Sono ammessi alla detrazione – si ricorda- i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI 19 febbraio 2007).

Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

− proprietari o nudi proprietari;

− titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

− soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

− soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

− detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

familiari conviventi;

− coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;

− promissario acquirente.

I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica. Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.

In tal caso:

− non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;

− gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.6).

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione (Circolare delle Entrate 31.05.2007 n. 36, paragrafo 1).

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