Detrazioni fiscali per chi è in affitto o in comodato d’uso

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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Il consenso del proprietario di casa ad eseguire i lavori detraibili fiscalmente può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, purché formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere la detrazione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, in risposta al dubbio di un affittuario che vuole usufruire della detrazione del 50% per interventi di riqualificazione edilizia.

Come ormai è noto, infatti, la detrazione per l’effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta non soltanto al proprietario dell’immobile ma anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (per esempio, il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel chiarire questo aspetto l’Agenzia delle entrate ha inoltre ricordato che il presupposto fondamentale per poter accedere all’agevolazione è che l’atto attestante la detenzione dell’immobile (in questo caso il contratto di comodato) risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.

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