Decreto Fer 1: la firma è ufficiale, ma il testo sarà diffuso solo con la pubblicazione in GU

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A quanto apprende QualEnergia.it, la versione definitiva dovrebbe ricalcare l’ultima bozza circolata con le novità sull'idroelettrico, con qualche piccola modifica "non sostanziale".

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Dopo tante voci di corridoio arriva una nota stampa ufficiale del MiSE, che conferma la firma del Decreto FER 1 da parte dei Ministri Luigi Di Maio (MiSE) e Sergio Costa (MinAmbiente).

Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, spiega la nota, il Decreto FER 1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti.

Come noto, la Corte ha ora 30 giorni di tempo per esprimere il suo parere, anche se si spera che possa fare anche più un fretta.

Il testo ufficiale sarà diffuso dai ministeri solo con pubblicazione in GU ma, a quanto apprende QualEnergia.it, la versione definitiva dovrebbe ricalcare – “con qualche modifica non sostanziale” – l’ultima bozza circolata “post intervento del Minambiente”, che include l’accoglimento delle indicazioni sull’idroelettrico cui la Commissione europea ha vincolato il suo ok al provvedimento (vedi allegato in basso).

Di seguito la sintesi del provvedimento pubblicata dal MiSE:

La sintesi del provvedimento

L’attuazione del provvedimento – leggiamo dalla nota del ministero –  consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

  • impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;
  • su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Impianti ammissibili

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Impianti esclusi

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei, ma inseriti in posizione non utile nei registri.

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