Contabilizzazione del calore, quanto costa e quanto fa risparmiare davvero?

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L'AiCARR sfata alcuni falsi miti sul rapporto costi-benefici per gli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore. La guida in allegato.

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“Quando si parla di analisi costi-benefici sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore è importante evitare facili allarmismi, nonostante la questione risulti tecnica e ci siano diversi dubbi sulle diverse esenzioni relative all’obbligo di installazione di tali sistemi”. Lo scrive in una nota AiCARR, Associazione italiana condizionamento dell’aria riscaldamento e refrigerazione.

Per quanto riguarda i costi burocratici, ad esempio, spiega l’associazione, difficilmente si raggiungono le cifre paventate di 150-200 euro per appartamento, e, anche quando si parla di obblighi di applicazione della UNI 10200, spesso le osservazioni fatte sembrano il frutto di una preconcetta opposizione alla legislazione nazionale, piuttosto che a un’oggettiva analisi.

Infatti, prosegue AiCARR, la verifica delle differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari più e meno svantaggiate difficilmente può giustificare un costo stimato di 2.000 euro.

“Attualmente, si argomenta nella nota, sul mercato nazionale il costo standard di due certificazioni APE (Attestazione prestazione energetica) è di circa 200 euro, costo che peraltro (come fatto per i costi di acquisto e installazione dei dispositivi) andrebbe suddiviso per i dieci anni e per il numero complessivo di appartamenti. Per un edificio tipico di 20 appartamenti, pertanto il costo sarebbe di circa 1 euro l’anno, quindi del tutto irrisorio rispetto agli altri costi”

Sul tema l’associazione ha recentemente pubblicato un Vademecum dal titolo ‘La fattibilità tecnico-economica dei sistemi di contabilizzazione dei consumi di energia termica‘ ed Enea ha reso disponibile il Software ‘TIHM’ (in versione beta) per il calcolo gratuito per l’analisi puntuale dei costi-benefici (congruenti con i dettami della direttiva europea 2012/27/UE e del D.Lgs. 102/2014) con cui è possibile valutare la convenienza economica dell’installazione a seconda delle tipicità dei singoli edifici.

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