Comunità dell’energia rinnovabile, una proposta per farle partire subito

L'idea di Legambiente e Italia Solare per accelerare il recepimento delle direttive europee su autoconsumo collettivo e condivisione di energia da rinnovabili.

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Il Clean Energy Package europeo, con la Direttiva (UE) 2018/2001, apre un nuovo scenario per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, con la possibilità di supportare sistemi innovativi di produzione, accumulo e scambio di energia da fonti rinnovabili.

Che questa prospettiva sia di grande interesse da un punto di vista industriale, energetico e ambientale è opinione condivisa, e dunque sarebbe necessario accelerare il recepimento.

In questo senso va la proposta illustrata ieri, 7 novembre, a KeyEnergy da Legambiente e Italia Solare nell’ambito del convegno “Comunità energetiche e prosumer:il nuovo scenario dopo l’approvazione della direttiva UE 2001/2018”.

L’idea – che approfondiremo in un secondo articolo per valutare come e quando si potrebbe concretizzare – prevede di introdurre una disciplina sperimentale per alcune delle configurazioni previste dagli articoli 21 e 22 della Direttiva 2018/2001, e si applicherebbe ai clienti con minori consumi connessi alla rete in bassa tensione, che sono oltretutto quelli che attualmente pagano l’energiaa a costi maggiori.

A questi clienti verrebbe data la possibilità di associarsi per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di condividere l’energia autoprodotta. Gli impianti dovranno essere connessi alla stessa rete di bassa tensione dei clienti finali associati.

L’energia prodotta da tali impianti sarà immessa nella rete di distribuzione e sarà considerata condivisa nella misura in cui i clienti finali associati consumano simultaneamente alla produzione. Si fa riferimento al concetto di condivisione dell’energia declinato nella premessa 71 della direttiva rinnovabili (2018/2001) e nella premessa 46 della direttiva mercati (2019/944).

Obiettivo di queste configurazioni – sottolinea una nota che accompagna la proposta – è di spingere soluzioni efficienti di produzione, progettate per soddisfare la domanda istantanea e, dunque, di ridurre l’esigenza di capacità di riserva della rete.

In questi sistemi gli oneri di sistema saranno pagati integralmente sia per l’energia scambiata con la rete che per quella condivisa, mentre sono previsti vantaggi per l’energia prodotta e consumata istantaneamente proprio perché massimizzano l’uso dell’energia rinnovabile e spingono configurazioni capaci di garantire la massima efficienza nell’uso degli impianti e delle reti.

Le esenzioni, previste per la sola energia prodotta e consumata istantaneamente, sono studiate in modo da evitare aggravi ingiustificati nei confronti degli altri consumatori di energia, e sono coerenti con quanto scritto da Arera nella memoria 94/2019 di marzo riguardo all’energia immessa nella rete di distribuzione, ma condivisa per le tariffe di trasmissione e distribuzione.

L’esclusione dai costi di trasmissione si motiva in quanto per questa quota sono evitati, data la vicinanza fra consumo e produzione sulla stessa linea di bassa. Allo stesso modo il compenso a remunerazione delle perdite di rete, che non ha senso attribuire perché l’energia è prodotta dagli stessi cittadini che la consumano.

Mentre l’esenzione dal dispacciamento e dal capacity si motiva nella misura in cui per la quota di energia autoconsumata istantaneamente, e solo per questa, si riduce il peso sul sistema e la necessità di sicurezza del sistema. I benefici sull’Iva non ricadono sugli altri consumatori di energia e si motivano per il fatto che si produce energia a emissioni zero.

Il vantaggio principale per il cliente finale è che sull’energia da rinnovabili autoconsumata istantaneamente è possibile saltare le intermediazioni commerciali e guadagnare sulla differenza fra prezzo al dettaglio e prezzo all’ingrosso.

I clienti continuerebbero ad avere contratti di vendita come oggi, ma sarebbero anche parti di un sistema privato di produzione e scambio di energia da rinnovabili, che usa la rete pubblica di distribuzione.

Secondo la proposta, ogni associazione di clienti finali individuerà al proprio interno un soggetto mandatario delegato al riparto dell’energia condivisa fra i clienti finali associati. Tale attività non sarà soggetta alla disciplina regolatoria.

La configurazione riguarderebbe esclusivamente nuovi impianti da rinnovabili e quindi impianti che non beneficiano di incentivi alla produzione ai sensi dei vecchi conti energia.

In queste configurazioni si potrà risparmiare grazie all’autoproduzione rispetto al valore della materia prima (circa 60/65 €/MWh), non si pagheranno le tariffe variabili di trasmissione e distribuzione (circa 13 €/MWh), parte delle tariffe di dispacciamento, così come i costi del mercato della capacità e l’imposta sul valore aggiunto su tutte tali componenti esentate.

La sommatoria dei vantaggi derivanti dalle esenzioni e dal valore risparmiato dell’energia dovrebbe superare i 90 €/MWh (9 cent€/kWh) e tali esenzioni, unite alla detrazione fiscale, dovrebbero portare a una redditività adeguata a stimolare gli investimenti.

La disciplina – si sottolinea – non porta a maggiori costi, perché viene solo prevista la possibilità per le configurazioni previste di usufruire dei sistemi incentivanti già esistenti e cioè le detrazioni fiscali di cui all’articolo 16 lettera h) e gli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 e eventuali ulteriori incentivi potranno essere individuati da Arera solo a valere su minori costi.

Il sistema garantirà ai clienti finali associati la possibilità di autoprodursi una quota parte della propria energia senza gravare sulle bollette degli altri cittadini.

La proposta dovrebbe articolarsi come indicato qui sotto:

Autoconsumo e condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili

  1. I clienti finali residenziali, gli Enti Locali, le piccole e medie imprese, che sono collegati in prelievo alla rete di bassa tensione alimentata dalla medesima cabina di trasformazione, si possono associare per produrre energia destinata al proprio consumo con impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 100 kW ciascuno collegati alla medesima rete di bassa tensione con configurazioni conformi a quanto previsto dall’Articolo 21 comma 4 o dall’Articolo 22 della Direttiva 2001/2018. I clienti finali associati possono condividere anche attraverso sistemi di accumulo tale energia prodotta collettivamente, utilizzando la rete di distribuzione esistente per tale condivisione. I clienti finali associati non possono avvalersi dello scambio sul posto. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi rispetto ai clienti finali associati. La disciplina dei clienti finali associati si applica anche a un cliente finale che abbia più unità di consumo sulla stessa rete di bassa tensione.

  1. L’energia condivisa sarà pari al minimo in ciascun periodo orario tra l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete di bassa tensione, anche con l’uso di sistemi di accumulo, dai clienti finali associati e l’energia elettrica prelevata dall’insieme di tali clienti finali sulla stessa rete di bassa tensione. La quantità di energia fatturata ai clienti finali dai venditori al dettaglio di energia non include l’energia oggetto di condivisione ai sensi del comma 1 e 2.

  1. L’energia condivisa è esentata dall’applicazione dei coefficienti di perdita convenzionali, dalla parte variabile delle tariffe di trasmissione e distribuzione, nonché, nella misura in cui tale esenzione sia giustificata, dalle tariffe di dispacciamento. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento dei corrispettivi a copertura dei costi del mercato della capacità, se la energia condivisa corrisponde al 35 % o più dei propri consumi e viene garantita una quota minima di energia autoconsumata in specifiche fasce orarie.

  1. L’energia condivisa viene contabilizzata nelle bollette dei clienti finali ai soli fini della applicazione degli oneri generali di sistema delle accise e della quota di oneri di dispacciamento che residua ai sensi del comma 4.

  1. I clienti finali associati ai sensi del comma 1 individuano un soggetto delegato mandatario con rappresentanza, che misura la quantità di energia oggetto di condivisa e che effettua fra i clienti finali associati il riparto dell’energia secondo gli accordi di diritto privato, che intercorreranno fra gli stessi. Tale soggetto effettuerà tutte le necessarie comunicazioni ai fini della bollettazione dei consumi dei clienti finali associati. Solo il soggetto delegato sarà responsabile nei confronti degli associati dell’esatto riparto dell’energia secondo gli accordi intercorsi fra i clienti finali.

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