I crediti d’imposta relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus e agli altri bonus edilizi, nel caso in cui vengano ceduti ai parenti, dovranno essere utilizzati in compensazione, attraverso il modello F24, per il pagamento di imposte e contributi che si versano con tale modello.
A ricordarlo è una nota dell’Agenzia delle entrate, pubblicata dal suo organo ufficiale Fisco Oggi.
La risposta delle Entrate cita l’articolo 121 (comma 3) del decreto legge n. 34/2020, che regola la possibilità di esercitare le opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Secondo questo articolo, i crediti
“sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.