Bonus edilizi, cosa prevede la nuova scadenza del 30 novembre per comunicare la cessione dei crediti

È possibile utilizzare la remissione "in bonis": tutti i chiarimenti e le istruzioni nella circolare 33/E e nella risoluzione 58/E.

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Chi ha fatto lavori con i bonus edilzi ha più tempo a disposizione per comunicare al fisco la cessione dei relativi crediti fiscali: la nuova scadenza da segnare in calendario è il 30 novembre 2022.

Difatti, come ha chiarito la circolare 33/E pubblicata il 6 ottobre dalla Agenzia delle Entrate, chi non ha inviato la comunicazione entro il termine del 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, può utilizzare la remissione in bonis.

Anche i soggetti Ires e i titolari di partita Iva possono approfittare di una finestra temporale più ampia e comunicare la cessione dei crediti entro il 30 novembre (non più entro il 15 ottobre come previsto in precedenza), grazie al medesimo istituto della remissione in bonis.

La remissione in bonis quindi è ammessa per esercitare la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito (art. 121 del decreto Rilancio), spiega il Fisco, a condizione di:

  • avere tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • non avere controlli in corso sulla spettanza dei crediti;
  • avere tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (cessione del credito o sconto in fattura), in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • versare la sanzione minima prevista di 250 euro.

Per quanto riguarda il versamento della sanzione, le Entrate precisano che:

  • deve essere versata tramite modello F24 (art. 17 del d.lgs. 241/1997), senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Con la risoluzione 58/E pubblicata ieri, martedì 11 ottobre, il Fisco ha fornito le istruzioni per effettuare il versamento della sanzione tramite modello F24.

Per i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.

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