Un software può essere molto utile per accelerare una gara pubblica, ma non può rendere invisibile il calcolo da cui dipende l’aggiudicazione di un appalto.
La pubblica amministrazione deve cioè poter ricostruire, spiegare ed eventualmente correggere ogni passaggio decisivo.
Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sancito tale principio annullando l’aggiudicazione di una gara da 7,9 milioni di euro per il “Ripristino rete idrica ramo nord schema Sx Dittaino con sistemi di telecontrollo e misura e sostituzione delle condotte esistenti”.
La sentenza n. 1157/2026, pubblicata il 22 aprile 2026, riguarda una procedura gestita tramite la piattaforma telematica SITAS TUTTOGARE e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il problema non è stato l’uso del digitale in sé, ma l’impossibilità di ricostruire i passaggi matematici compiuti dal sistema. Lo scarto tra primo e secondo classificato è stato di appena 0,1067 punti. La società ricorrente ha sostenuto, tramite una perizia tecnica, che il punteggio corretto della propria offerta tecnica avrebbe dovuto essere 74,394 e non 74,230. L’errore contestato, pari a 0,1640 punti, sarebbe quindi bastato a ribaltare la graduatoria.
Quando il software decide senza spiegare
Secondo quanto ricostruito dal TAR, i commissari avevano inserito nel sistema i coefficienti relativi ai sotto-criteri dell’offerta tecnica e il software aveva restituito il risultato finale, poi confluito nella graduatoria.
La stazione appaltante ha indicato che non esistevano prospetti di calcolo accessibili: non risultavano cioè disponibili né i calcoli intermedi né le regole operative effettivamente applicate dal programma.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso perché, a fronte di una perizia basata sulle operazioni aritmetiche previste dal bando, né l’amministrazione né l’altro interessato hanno potuto produrre una controperizia capace di smentire il risultato del ricorrente. Il giudice ha quindi accettato il fatto che i dati matematici prodotti dalla parte ricorrente siano rimasti, nella sostanza, non contestati.
La parte più rilevante della sentenza (link in fondo) va però oltre il singolo errore di calcolo. Il TAR afferma che la digitalizzazione non può diventare un bene da perseguire “ex se”, cioè di per sé. Deve restare uno strumento al servizio dei principi costituzionali dell’azione amministrativa: legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza.
La sentenza richiama il Codice dell’amministrazione digitale, la legge n. 241/1990 e il nuovo Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 36/2023. In particolare, il TAR si concentra sugli articoli 19 e 30 del Codice appalti, che disciplinano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e l’uso di procedure automatizzate.
Il nocciolo della sentenza è che l’automazione è legittima solo se restano garantite la conoscibilità del processo, la possibilità di controllo umano e la correzione degli errori. Il TAR richiama esplicitamente la “non esclusività della decisione algoritmica” e la necessità del contributo umano per “controllare, validare ovvero correggere la soluzione prospettata dal software”.
Una sentenza non contro il digitale
La decisione non va letta come un freno alla digitalizzazione degli appalti. Il TAR riconosce che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha accelerato il passaggio a un ecosistema digitale fatto di piattaforme, banche dati, software e applicazioni connesse tra loro.
L’automazione deve però conformarsi ai principi dell’amministrazione, non il contrario. Quando nasce una frizione tra efficienza digitale e garanzie procedimentali, scrive il TAR, è necessario che “a cedere debba essere l’automazione”. Non si può sacrificare la possibilità di verifica solo perché il sistema informatico è più rapido o perché la piattaforma non consente di esportare i calcoli.
Il principio può avere effetti rilevanti sulle gare pubbliche basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, dove i punteggi tecnici dipendono spesso da formule, riparametrazioni, coefficienti e arrotondamenti. Se lo scarto tra i concorrenti è minimo, anche una differenza marginale può cambiare l’esito della gara. L’obbligo di tracciabilità non è quindi solo un dettaglio formale, ma una condizione sostanziale di tutela della concorrenza.
Cosa dovrebbe fare una piattaforma conforme
Secondo i principi contenuti nella sentenza, una piattaforma di gara conforme dovrebbe garantire almeno cinque funzioni: conservare i dati di input, rendere visibili le formule applicate, esportare i calcoli intermedi, tracciare la versione del software usata e permettere una verifica indipendente del risultato.
Per software deterministici, come quelli che applicano formule matematiche previste da un bando, questi requisiti sono già tecnicamente realistici. Non servono sistemi di intelligenza artificiale avanzati per produrre un registro delle operazioni, una tabella di ricalcolo o una cronologia delle modifiche. In questi casi, l’opacità non è una caratteristica inevitabile della tecnologia. È piuttosto un difetto di progettazione, configurazione o governance.
In altre parole, le piattaforme di approvvigionamento elettronico, o e-procurement, dovrebbero essere progettate con funzioni di controllo, esportazione dei dati, tracciabilità dei calcoli e verificabilità delle formule. Un sistema che restituisce solo il risultato finale è troppo fragile sul piano giuridico.
Il nodo più difficile: l’intelligenza artificiale
Il discorso cambia quando si passa da un software di calcolo a sistemi veri e propri di intelligenza artificiale, soprattutto generativa. Un algoritmo deterministico applica regole fissate in anticipo e produce risultati normalmente ricostruibili. Un modello linguistico, invece, può generare testi, sintesi, classificazioni o suggerimenti senza offrire sempre una spiegazione totale e riproducibile del percorso interno che ha portato al risultato.
Questo limite tecnico non implica però che l’AI debba restare ai margini della pubblica amministrazione. Sarebbe, infatti, più corretto applicare i principi del TAR in modo graduato: più il procedimento è standardizzato, documentabile e ripetitivo, maggiore può essere il ruolo dell’automazione; più la decisione è discrezionale o incide su diritti e interessi rilevanti, più devono crescere tracciabilità, validazione umana e possibilità di ricorso.
Il rischio è che come società si pretenda dall’AI più accuratezza e responsabilità di quelle che mediamente la pubblica amministrazione esercita nelle sue funzioni. La distinzione non dovrebbe cioè essere fra un AI inaffidabile e una pubblica amministrazione infallibile. È tra procedure umane spesso lente, frammentate e comunque esposte a errori, e procedure coadiuvate da AI, più rapide, verificabili e sottoposte ad audit.
Con controlli adeguati, l’uso più esteso dell’intelligenza artificiale potrebbe produrre esiti netti migliori per cittadini, imprese e investimenti, senza ridurre le garanzie formali e sostanziali.
Questa impostazione è coerente con l’AI Act dell’Unione europea, il regolamento 2024/1689, che non vieta l’uso dei sistemi ad alto rischio, ma li sottopone a requisiti specifici. Tra questi rientrano gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza, supervisione umana, accuratezza, robustezza e cybersicurezza.
Le condizioni per usare più AI
L’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico richiede quindi controlli più espliciti rispetto a quelli previsti per strumenti digitali ordinari, non necessariamente un uso più ristretto.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026, sottolinea che le amministrazioni devono prestare attenzione alla trasparenza e all’interpretabilità dei modelli, così da garantire responsabilità e rendicontabilità delle decisioni adottate con il supporto di queste tecnologie.
Nei procedimenti autorizzativi e negli appalti, questo potrebbe tradursi in una combinazione di verifiche a valle e controlli mirati: campionamenti casuali, audit periodici, registrazione di input e output, conservazione della versione del modello, confronto automatico con norme e criteri di gara, attivazione di controlli più approfonditi in caso di ricorso o di risultati anomali.
Una simile architettura eviterebbe una limitazione preventiva generalizzata e concentrerebbe le verifiche dove il rischio è più alto.
Nel settore giuridico, la Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), organismo del Consiglio d’Europa, ha adottato già nel 2018 una Carta etica sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari. I principi richiamati includono rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, imparzialità, equità e controllo da parte dell’utente.
Applicati agli appalti, questi principi non obbligano a tenere l’AI fuori dalle decisioni amministrative. Impongono piuttosto di sapere quando e come è stata usata, quali documenti ha analizzato, quali criteri ha applicato, quali anomalie ha segnalato e quale soggetto umano ha validato il risultato finale. La responsabilità resta dell’organo amministrativo, ma l’istruttoria può diventare più veloce e più coerente.
Più automazione, non meno controllo
La sentenza siciliana non chiude la porta all’automazione, ma la rende più stringente. La pubblica amministrazione può usare software, piattaforme e, in prospettiva, strumenti di intelligenza artificiale, ma non può perdere il pieno controllo di procedimenti che restano giuridicamente suoi.
Il principio vale in modo immediato per le piattaforme che applicano formule di gara. In questi casi, come accennato, trasparenza, tracciabilità e ricalcolo sono obiettivi tecnici già raggiungibili. Vale anche per l’AI, ma con strumenti diversi: non sempre è necessaria una piena spiegazione del processo interno, bensì registri, fonti verificabili, criteri di validazione, controlli umani e rimedi effettivi quando il sistema sbaglia.
Una lettura troppo difensiva rischierebbe, infatti, di perpetuare l’inefficienza della pubblica amministrazione, proprio nei settori in cui la lentezza autorizzativa è già un freno agli investimenti.
Energia, reti, rinnovabili, accumuli e infrastrutture hanno bisogno di procedure più rapide, ma anche più documentate. E l’AI può contribuire a entrambe le esigenze se viene progettata come strumento di decisione controllabile, non come scorciatoia opaca (La piattaforma WiseGlow: intelligenza artificiale e gestione dell’impianto fotovoltaico).
La PA può insomma automatizzare molto e dopo questa sentenza, non dovrebbe automatizzare meno: dovrebbe automatizzare meglio. Più AI non significa meno garanzie, se ogni passaggio rilevante resta tracciato, verificabile e correggibile.
- La sentenza del TAR (pdf)


























