Superbonus, quando vale anche per ruderi ed edifici fatiscenti

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulle unità collabenti.

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Nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa per accedere all’agevolazione fiscale, si può usufruire del Superbonus anche quando gli interventi vengono realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 “unità collabenti”, ovvero fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili che quindi non producono reddito.

La maxi detrazione è però applicabile solo a condizione che, al termine dei lavori, l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio fiscale (cioè immobili residenziali, diversi da A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze).

A chiarirlo è una risposta dell’Agenzia delle entrate, che ha spiegato inoltre che “anche se le unità collabenti rientrano in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, esse possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

La risposta delle Entrate cita quanto riferito dalla circolare 30/E del 22/12/2020, allegata in basso.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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