Superbonus, ecco come sarà dal 2023

Come cambia la maxidetrazione fiscale per l'edilizia e la cessione del credito dopo gli interventi della legge di conversione del decreto Aiuti quater e della legge di bilancio.

ADV
image_pdfimage_print

Con la legge di conversione del dl Aiuti quater ormai nella sue versione finale e la legge di bilancio in dirittura d’arrivo, possiamo fare il punto sulle ultime tra le tantissime modifiche che hanno impattato sulla disciplina del Superbonus e su quella, collegata, della cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi.

In linea generale, dal 2023 la detrazione del Superbonus scenderà al 90%, ma con alcune eccezioni.

Aliquota al 110%

Per i condomìni, l’aliquota potrà rimanere al 110% a condizione che:

  • l’assemblea abbia deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas), che funge da titolo abilitativo, sia presentata entro il 31 dicembre 2022
  • l’assemblea abbia deliberato i lavori dal 19 al 24 novembre 2022 e la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022
  • la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione sia presentata entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici fino a 4 unità immobiliari, il Superbonus continuerà ad avere un’aliquota al 110% a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
  • il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di demolizione e ricostruzione, sia tato richiesto entro il 31 dicembre 2022.

Per gli edifici unifamiliari, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 marzo 2023 a condizione che:

  • al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento

Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% nel 2023 a condizione che:

  • la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale che svolgono attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus rimarrà al 110% fino al 31 dicembre 2025, a condizione che:

  • possiedano immobili in categoria B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura e ospedali senza fine di lucro) oppure D/4 (case di cura e ospedali con fine di lucro);
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano compensi o indennità di carica.

Per gli edifici appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), o enti assimilati, e alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, l’aliquota resterà al 110% a condizione che:

  • le spese siano effettuate entro il 30 giugno 2023
  • le spese siano effettuate entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato completato il 60% dei lavori.

Nei Comuni situati nei crateri dei terremoti che, dal 2009, hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus continuerà ad avere l’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025.

In tutti gli altri casi, si passerà per il 2023 direttamente ad un’aliquota del 90%, che calerà negli anni successivi.

Aliquota al 90%

Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, l’aliquota del Superbonus sarà al 90% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • gli immobili siano classificati come prima casa
  • il “reddito di riferimento” familiare non superi 15.000 euro, cifra che potrà essere maggiore in base al quoziente applicabile a seconda del numero di componenti della famiglia.

Contributo per i redditi bassi

È previsto un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, che erogherà contributi ai soggetti con reddito fino a 15.000 euro per la realizzazione di interventi:

  • in condominio
  • sulle unità unifamiliari e funzionalmente indipendenti utilizzate come prima casa.

Tale contributo è volto a compensare la riduzione dell’aliquota detraibile e il suo funzionamento sarà definito da un prossimo decreto del Ministero dell’Economia.

Cessione del credito

Per sbloccare i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, incagliatisi per l’insufficiente capienza fiscale dei cessionari fin qui ammessi alla procedura nei tempi prestabiliti, e consentire quindi alle imprese di monetizzare i crediti fermi nei loro cassetto fiscali, il numero totale di passaggi per la cessione del credito di imposta generato dai vari bonus edilizi – secondo le modifiche al dl Aiuti quater votate con fiducia al Senato –  passarà da quattro a cinque e si allungherà il periodo durante il quale sarà possibile spalmare i crediti fiscali maturati in passato.

Secondo la proposta del governo, dopo la prima cessione, che resta libera, si potranno effettuare tre cessioni (prima erano due) a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Le banche potranno a loro volta cedere i crediti ai clienti con partita Iva, che dopo aver acquistato il credito non potranno cederlo ulteriormente.

Viene inoltre data la possibilità di allungare i termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale.

Anche questo dovrebbe contribuire ad aumentare la capienza fiscale dei cessionari. Si stabilisce cioè che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo su 10 anni invece che su 5 anni.

Si prevede poi che Sace possa fornire garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e creditizie per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi legati al Superbonus, purché tali imprese abbiano sede in Italia e categoria Ateco 41 e 43.

È infine previsto che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 possa essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento e per la predisposizione delle relative condizioni.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×