Superbonus, anche le unità immobiliari F/4 possono accedere alla detrazione

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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Possono accedere al Superbonus anche i lavori effettuati su un’unità immobiliare censita in categoria F/4 “in corso di definizione”, poiché l’immobile è esistente.

È quanto chiarito  dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021, che scoglie dei dubbi su un intervento di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto da tre unità immobiliari diversamente censite in catasto, detenuto in comproprietà da due coniugi, sono ammessi al Superbonus.

Il Fisco, si legge nel documento allegato in basso, ha spiegato che il Superbonus si può senza dubbio applicare agli interventi di ristrutturazione e di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni dell’edificio in argomento, anche se non costituito in condominio. A tal proposito ricorda che, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti forniti in relazione ai condomini.

Per quel che riguarda l’unità immobiliare iscritta nel Catasto fabbricati con la categoria F/4 “unità in corso di definizione”, l’Agenzia osserva che la F/4 è una delle cosiddette “categorie fittizie”, in cui rientrano tutte quelle individuate dalla lettera F a cui non è attribuita alcuna rendita catastale.

A questa, spiega, possono applicarsi gli stessi chiarimenti forniti con la circolare n. 7/2021 con riferimento alla categoria catastale F/2 (“unità collabenti”): in quella circolare si è chiarito che queste possono accedere alle detrazioni di cui all’articolo 16-bis del Tuir, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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