“Superbonus alberghi”, ecco l’elenco delle spese ammissibili

Pubblicata dal ministero del Turismo la lista degli interventi agevolabili con credito di imposta 80% o contributi a fondo perduto. Focus su efficienza energetica e antisismica.

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Il ministero del Turismo ha pubblicato un elenco delle spese ammissibili al cosiddetto “Superbonus alberghi” (credito di imposta 80%) e ai contributi a fondo perduto fino a 100mila euro, a favore delle imprese turistiche.

Ricordiamo che a fine dicembre era stato pubblicato il pubblico avviso sulle “Modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.

Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica, sono ammesse le spese di cui al DM 6 agosto 2020 (art. 5): isolamento termico involucro edilizio, sostituzione degli infissi (per questi interventi bisogna rispettare i requisiti tecnici del DM 26 giugno 2015), installazione di schermature solari, impianti termici e di building automation, riduzione del rischio sismico, prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dei diversi interventi (tra cui asseverazioni e Ape).

In tema di riqualificazione antisismica, è ammessa qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico degli edifici, oltre alle spese per acquistare beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa vigente nella zona di riferimento, a condizione che tale acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico.

Per quanto riguarda la eliminazione delle barriere architettoniche, sono ammesse le spese per:

  • sostituzione di finiture quali pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
  • interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
  • realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati alla ospitalità delle persone diversamente abili e la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati alla ospitalità delle persone diversamente abili;
  • la sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini della accessibilità.

Infine, sul versante degli interventi edilizi, sono ammesse le spese per:

  • demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, esclusi gli immobili vincolati per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
  • modifica dei prospetti, apertura di nuove porte esterne e finestre o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
  • realizzazione di balconi e logge;
  • servizi igienici;
  • sostituzione di serramenti esterni (chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi) con altri aventi le stesse caratteristiche;
  • sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
  • installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
  • installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione.
  • N.B. aggiornamento al 16 febbraio: con una  nuova nota, il ministero del Turismo ha integrato l’elenco delle opere di efficientamento energetico agevolabili, inserendo  anche gli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (qui l’articolo).

Documento allegato:

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