Superbonus 110%: è ufficiale la proroga. Il punto sulle novità

Un riepilogo di come cambia la disciplina delle detrazioni fiscali e della cessione del credito dopo l'approvazione con fiducia alla Camera delle modifiche apportate al dl 11/2023.

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Sei mesi in più per completare i lavori del Superbonus 110% sulle unità unifamiliari. Il nuovo termine passa dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Come testimonia un comunicato del ministero dell’Economia e delle finanze, la modifica che avevamo anticipato è ormai ufficiale: è in un emendamento al dl 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni“), sul quale è stata approvata la questione di fiducia alla Camera nei giorni scorsi e che dunque ha raggiunto la sua versione definitiva.

Un ulteriore emendamento al medesimo decreto-legge stabilisce, inoltre, che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione – a favore di banche e intermediari finanziari – è concluso dopo il 31 marzo 2023.

Ricordiamo le altre novità arrivate nell’iter di conversione, per l’entrata in vigore delle quali si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Uffiiciale.

Torna anche per i privati la possibilità di usare in 10 anni la detrazione.

Banche, intermediari finanziari e assicurazioni cessionari dei crediti d’imposta per spese in Superbonus effettuate 31 dicembre 2022 potranno scambiare i crediti con Btp almeno decennali, purché nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno e con il primo utilizzo che può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Si prevede poi che dal 17 febbraio 2023, è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta, derivanti dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura.

Cessione e sconto in fattura restano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e anche per gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore, e per i lavori su immobili colpiti da eventi sismici e anche per l’alluvione delle Marche.

Il divieto di cedere i crediti poi non si applica per gli interventi realizzati con il Superbonus che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila);

  • per gli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;

  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Si allarga ulteriormente, anche a tutti i cessionari che acquistano crediti da una banca, lo scudo dalla responsabilità in solido per chi acquista i crediti del Superbonus che il decreto introduceva.

Previsto, inoltre, un insieme di norme di interpretazione autentica, aventi quindi efficacia retroattiva, volte a chiarire che:

  • per gli interventi diversi dal Superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo;

  • l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;

  • il contribuente può avvalersi della remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del Sismabonus e del Superbonus

  • i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del Superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l’acquisto delle unità immobiliari.

Un’altra norma poi consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire.

Analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

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