Sisma bonus e percentuale detraibile, chiarimenti dalle Entrate

Lo sconto fiscale dipende dalla Legge di Bilancio nella quale si rientra. Ma quale data fa fede? La risposta delle Entrate.

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Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il quantum dello sconto fiscale dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie.

Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate in risposta a un contribuente che ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di “consolidamento” nel 2017 e che, pertanto intendeva fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).

In particolare, il cittadino che si è rivolto ai tecnici del fisco, spiegano dalle Entrate, riteneva possibile accedere al più consistente beneficio in vigore dal 1° gennaio 2017, in quanto, in corso d’opera, ha deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando gli interventi inizialmente previsti. A tal fine, nel 2017, ha presentato istanza e ottenuto il “Permesso di costruire” in variazione del piano originario.

Ma per l’Agenzia ciò non è possibile, perché la norma di riferimento non lascia spazio a dubbi, in particolare laddove afferma che “la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore. Tra queste, anche la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l’attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal Dm n. 58/2017”.

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