Le vendite effettuate in Italia dalle filiali estere di una società energetica con sede nel nostro Paese (più precisamente, dalle sue “stabili organizzazioni”, cioè strutture operative permanenti all’estero che non costituiscono soggetti giuridici separati dalla casa madre) possono rientrare nel calcolo del contributo sugli extraprofitti anche se non vengono conteggiati i relativi acquisti sostenuti fuori dall’Italia.
È il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 135/2026, depositata il 21 luglio (link in basso). La Consulta riconosce che questa asimmetria può produrre “possibili effetti distorsivi” sulla base imponibile, ma ritiene che non superi la soglia della manifesta irragionevolezza.
La decisione si inserisce in una valutazione più ampia (e tutt’altro che indulgente) sul contributo introdotto nel 2022. La Corte ribadisce infatti che il ricorso ai dati Iva non garantisce, con la stessa sicurezza di un’imposta basata sul reddito, di intercettare la maggiore ricchezza prodotta durante la crisi energetica e che, “in un tempo ordinario”, gli elementi strutturali del prelievo non supererebbero il test della “connessione razionale e della proporzionalità”.
La straordinarietà del momento e la temporaneità dell’imposta, precisa ancora la sentenza, non possono però essere considerate “un passe partout per l’introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale”.
Il ricorso di Eni Global Energy Markets
Il giudizio nasce dal ricorso di Eni Global Energy Markets contro il mancato rimborso di oltre 203 milioni di euro, versati come acconto di un contributo complessivo superiore a 507 milioni. La società opera attraverso stabili organizzazioni in Belgio, Regno Unito e Singapore.
Il prelievo previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 21/2022 non era calcolato sugli utili effettivi, ma sulla variazione dei saldi risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva. In particolare, veniva confrontata la differenza tra operazioni attive e passive del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 con quella registrata tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021.
Il legislatore aveva quindi costruito quello che la Corte definisce un “differenziale di differenziali”, utilizzato come indicatore dell’incremento di capacità economica realizzato dagli operatori energetici durante la fase di forte aumento dei prezzi.
Vendite in Italia, acquisti all’estero
Il problema nasce dalle regole Iva applicabili alle stabili organizzazioni. Le operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia, anche se effettuate dalle strutture estere, devono essere fatturate e riportate nelle liquidazioni della casa madre italiana.
Gli acquisti effettuati dalle stesse strutture restano invece soggetti alla disciplina Iva del Paese in cui si trovano e non entrano nelle liquidazioni italiane. Nel calcolo del contributo possono dunque comparire i ricavi delle stabili organizzazioni, ma non i relativi costi.
Secondo la Corte di giustizia tributaria di Roma, questa asimmetria rendeva il meccanismo inadatto a individuare un reale sovraprofitto. La Consulta riconosce la distorsione, ma respinge la questione di costituzionalità.
Le stabili organizzazioni, osservano i giudici, non sono completamente autonome dalla sede principale. Casa madre e struttura estera appartengono allo stesso soggetto giuridico e possono realizzare regolazioni contrattuali interne collegate agli incassi delle operazioni.
Escludere integralmente le vendite effettuate dalle strutture estere avrebbe inoltre creato una “zona franca dall’imposizione” dipendente dalle modalità con cui l’impresa ha scelto di organizzarsi. Il contributo avrebbe finito per gravare sugli operatori attivi esclusivamente in Italia, favorendo invece quelli presenti anche in altri Paesi.
L’asimmetria non basta a far cadere il tributo
La Corte sottolinea inoltre che il metodo di calcolo non richiede una piena corrispondenza tra ogni vendita e il relativo acquisto. I beni ceduti nel periodo considerato potrebbero essere stati comprati prima, mentre lo stesso disallineamento può presentarsi in entrambi gli intervalli messi a confronto e quindi, almeno potenzialmente, compensarsi.
La mancata simmetria rappresenta pertanto un “mero inconveniente di fatto”, non sufficiente a compromettere la legittimità costituzionale del contributo.
La Consulta distingue infine questo caso da quello delle accise, la cui inclusione nella base imponibile era stata dichiarata illegittima con la sentenza 111/2024. In quella circostanza la distorsione non dipendeva solo dall’assenza di simmetria: le accise erano calcolate sulle quantità e potevano aumentare il contributo anche in presenza di una riduzione dei prezzi e senza un effettivo incremento dei margini.
Ricordiamo che sul tema degli extraprofitti restano ancora aperte aperte alcune questioni di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (si veda Extraprofitti, il contenzioso entra nel vivo alla Corte Ue).
La Corte dovrà chiarire soprattutto se l’Italia potesse introdurre autonomamente il tetto ai ricavi di una parte degli impianti rinnovabili già dal febbraio 2022, prima dell’applicazione del rispettivo regolamento europeo, e se sia legittimo individuare i ricavi eccedenti attraverso un prezzo storico standardizzato anziché considerando la situazione economica effettiva delle imprese.
- La sentenza (pdf)


























