DL Rilancio: cosa cambia per le scadenze fiscali, spiegato dalle Entrate

CATEGORIE:

Il riepilogo pubblicato dall'Agenzia su proroghe e agevolazioni rinnovate o introdotte con il decreto 34/2020.

ADV
image_pdfimage_print

Il decreto legge n. 34/2020, noto come DL Rilancio,  interviene, con diversi articoli, sui termini di riscossione delle imposte:

  • proroga le sospensioni già accordate da precedenti provvedimenti normativi e, di conseguenza, differisce ulteriormente i termini di ripresa dei relativi versamenti;
  • introduce un “periodo di tregua” anche per gli avvisi bonari, rinviandone il pagamento a metà settembre; concede identica dilazione per le rate dovute da chi ha aderito alle definizioni agevolate introdotte dalla manovra finanziaria 2019, prevedendo anche un termine più lungo (10 dicembre) per le scadenze della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”;
  • sposta al 31 agosto la data fino alla quale sono sospesi i versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, da effettuarsi entro il successivo mese di settembre;
  • raddoppia a dieci il numero di rate non pagate che determina decadenza per le rateizzazioni di cartelle e avvisi;
  • offre una ciambella di salvataggio a chi, nel 2019, è decaduto dai benefici delle definizioni agevolate, dando la possibilità di chiedere la dilazione dei debiti “rottamati” e non pagati.

In ogni caso, le eventuali somme versate durante il periodo di sospensione non sono rimborsabili. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo portale FiscoOggi un riepilogo di tutto quel che cambia, che riportiamo qui sotto:

Proroga dei termini di ripresa di versamenti e adempimenti sospesi

Gli articoli 126 e 127 del Dl n. 34/2020 (“decreto Rilancio”) spostano al 16 settembre 2020 – con possibilità di frazionare il dovuto in quattro rate mensili di pari importo – i termini di ripresa, senza applicazione di sanzioni e interessi, di una serie di versamenti e adempimenti già sospesi dal Dl n. 23/2020 (articolo 18, commi da 1 a 6; articolo 19, comma 1), dal Dl n. 9/2020 (articolo 5) e dal Dl n. 18/2020 (articolo 61, commi 4 e 5; articolo 62, comma 5).
Nel dettaglio, si tratta:

  • dei versamenti, sospesi per i mesi di aprile e di maggio, dell’Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, dovuti dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (la sospensione è stata applicata anche agli operatori con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, ma in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, e a chi ha avviato l’attività dopo il 31 marzo 2020; per gli enti non commerciali, come quelli del terzo settore e i religiosi, svolgenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, ha operato per le sole ritenute d’imposta e le trattenute relative alle addizionali)
  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti nei mesi di aprile e maggio dagli stessi soggetti di cui al punto precedente
  • del versamento dell’Iva nei mesi di aprile e maggio, sospeso per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, indipendentemente dal volume di ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente, ma con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso
  • del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d’imposta non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 nei confronti di operatori con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d’imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella “zona rossa” (allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020)
  • dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nello stesso periodo e dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria, come imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, gestori di palestre, piscine, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, ricevitorie, ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, musei, biblioteche, asili nido, scuole per l’infanzia, servizi didattici, corsi di formazione professionale, scuole di vela, navigazione, volo, guida, parchi divertimento, servizi di trasporto, noleggio di mezzi di trasporto, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, Dlgs 117/2017). Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione, già prevista fino al 31 maggio, è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno
  • dei versamenti, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell’Iva nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d’imposta precedente (per chi aveva domicilio fiscale, sede legale od operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti Iva ha operato a prescindere dal volume dei ricavi o compensi).

Stop anche per gli avvisi bonari

L’articolo 144 del decreto “Rilancio” stabilisce la sospensione del pagamento anche per gli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità riguardanti gli esiti dei controlli automatizzato e formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600/1973, per quanto riguarda le imposte sui redditi, e articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972, in materia di Iva) e le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Più in particolare, si tratta delle somme richieste ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento. Di fatto, quindi, sia una rimessione in termini dei versamenti che si sarebbero dovuti effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio.
La norma prevede che i versamenti in questione potranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

Acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione: se ne riparla a metà settembre

Sospesi, dall’articolo 149 del Dl “Rilancio”, i termini di una serie di versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Nel dettaglio, si tratta delle somme dovute a seguito di:

  • atti di accertamento con adesione (articolo 7, Dlgs n. 218/1997)
  • accordo conciliativo (articoli 48 e 48-bis, Dlgs n. 546/1992, rispettivamente conciliazione fuori udienza e conciliazione in udienza)
  • accordo di mediazione (articolo 17-bis, Dlgs n. 546/1992)
  • atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita (articolo 12, Dl n. 70/1988; articolo 52, Dpr n. 131/1986; articolo 34, commi 6 e 6-bis, Dlgs n. 346/1990)
  • atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (articoli 10, 15 e 54, Dpr n. 131/1986)
  • atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione (articolo 1, comma 421, legge n. 311/2004)
  • avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, delle imposte ipocatastali, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni.

Le somme dovute, anche quelle rateali in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio, potranno essere versate, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure, a partire da quella stessa data, in un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Per gli atti elencati, è spostato al prossimo 16 settembre anche il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle commissioni tributarie.
E sempre al 16 settembre sono prorogate pure le scadenze degli atti definibili con l’acquiescenza agevolata agli avvisi di accertamento e di liquidazione (articolo 15, Dlgs n. 218/1997), i cui termini di versamento scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio, comprese eventuali somme rateali.

Le opportunità per la “pace fiscale”

Il Dl n. 34/2020 interviene anche sui termini di versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione agli istituti definitori introdotti dalla manovra finanziaria del 2019, cercando di aiutare coloro che, anche a causa della difficile congiuntura legata all’emergenza epidemiologica, hanno avuto difficoltà a rispettare gli impegni assunti al momento dell’istanza.

L’articolo 149 proroga al 16 settembre 2020 le rate, con termini di scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio, relative alla:
– definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (articolo 1, Dl n. 119/2018)
– definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 2, Dl n. 119/2018)
– definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 6, Dl n. 119/2018)
– regolarizzazione di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7, Dl n. 119/2018).
Le somme dovute potranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L’articolo 154, invece, nel prorogare il periodo di sospensione delle attività dell’agente di riscossione, modifica in più punti l’articolo 68 del Dl n. 18/2020  (decreto “Cura Italia”), stabilendo, tra l’altro, che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nel 2020 non determina l’inefficacia delle definizioni agevolate, qualora l’integrale versamento di tali rate avvenga entro il 10 dicembre 2020, senza però poter fruire della “tolleranza” per ritardo non superiore a cinque giorni, prevista ordinariamente dall’articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018.
La disposizione riguarda coloro che hanno aderito ai seguenti istituti:

  • definizione agevolata delle cartelle di pagamento (“rottamazione-ter” – articolo 3, Dl n. 119/2018)
  • definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea (articolo 5, Dl n. 119/2018)
  • definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economica (“saldo e stralcio” – articolo 1, commi 184-198, legge n. 145/2018).

Con riferimento alle stesse definizioni agevolate, è anche rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nell’istanza di adesione, per i quali, però, non si è poi provveduto all’assolvimento. Infatti, in deroga alla disciplina originaria delle sanatorie, è previsto che, se si è determinata inefficacia della definizione per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, si può richiedere la dilazione del pagamento (articolo 19, Dpr n. 602/1973) delle somme ancora dovute.

Lo stesso articolo 154, infine, opera altri due interventi sull’articolo 68 del decreto “Cura Italia”:

  • i termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi (anche doganali), ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali, già sospesi dall’8 marzo al 31 maggio, sono ulteriormente prorogati al 31 agosto (la sospensione decorre dal 21 febbraio per i contribuenti che, a quella data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa”). Pertanto, tali versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2020 (non più il 30 giugno), cioè – come prescritto dalla norma – entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione
  • per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e per quelli accolti con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto, si avrà decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece delle cinque previste ordinariamente), anche non consecutive.
ADV
×