Dl Agosto, c’è anche la fiducia della Camera: testo e novità sul Superbonus

Sintesi e testo allegato.

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Il decreto Agosto ha incassato il voto di fiducia anche alla Camera, dopo l’approvazione ottenuta pochi giorni fa al Senato, con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti.

Il testo è dunque definitivo, ricapitoliamo i punti più importanti che riguardano il superbonus del 110% per l’edilizia nel testo ormai in versione definitiva.

Ricordiamo, per prima cosa, che il decreto rende un po’ più generoso il superbonus destinato agli immobili da ricostruire nelle aree terremotate, grazie alla maggiorazione (del 50%) da applicare ai tetti per le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione.

Per usufruire del tetto maggiorato, però, queste spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2020.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce che il superbonus spetta per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione o in alternativa a questo e si può usare per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Una novità in tema di superbonus, introdotta dal decreto Agosto, è l’ammissione all’incentivo degli edifici accatastati A/9, cioè castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ma solo a condizione che siano aperti al pubblico.

Altri cambiamenti riguardano poi i condomini: un modifica al decreto, introdotta in fase di conversione, consente di eseguire i lavori sulle parti comuni dei condomini anche se ci sono abusi edilizi in qualche singola unità immobiliare.

Il nuovo comma 13-bis all’articolo 51, inserito nel decreto, prevede, infatti, che in questi casi le asseverazioni e i relativi accertamenti siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai lavori.

Il decreto interviene anche sulla maggioranza in assemblea condominiale necessaria per deliberare sia sui lavori incentivati con il superbonus 110%, sia sull’eventuale cessione del credito: basta un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio, perché è stato equiparato il quorum previsto per le delibere da assumere con la maggioranza assoluta al quorum necessario per le delibere da assumere con la maggioranza qualificata.

L’ultimo passaggio del decreto Agosto sul superbonus, riguarda un chiarimento sul concetto di ingresso autonomo che dovrebbe consentire a un maggior numero di immobili di utilizzare la maxi detrazione fiscale.

La premessa è che, secondo l’art. 119 del dl Rilancio, accedono all’incentivo alcuni interventi cosiddetti “trainanti” (cappotto termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento) anche nelle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Una definizione, quest’ultima, poco chiara, sulla quale interviene il ddl di conversione del decreto Agosto, specificando che “per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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