Detrazioni fiscali per ristrutturazioni: quando valgono anche per demolizione e ricostruzione

Il nuovo chiarimento delle Entrate.

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In caso di ricostruzione e diminuzione di un immobile, il contribuente ha diritto all’agevolazione fiscale per recupero del patrimonio edilizio e per bonus mobili anche se l’edificio risultante ha volumetria inferiore rispetto a quello preesistente, mentre non la avrebbe se la ricostruzione producesse un immobile di cubatura superiore.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello, il 265 del 18 luglio 2019 (allegato in basso).

Nel motivare la risposta, l’Agenzia, ripercorre la normativa che prevede il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, richiama l’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 che “fotografa” gli interventi di recupero del patrimonio edilizio idonei all’accesso alle agevolazioni fiscali.

Per poter identificare se la tipologia d’intervento presentata dall’interpellante possa o meno rientrare tra quelli agevolabili, si spiega, bisogna richiamare anche i chiarimenti resi dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), in base ai quali (neretti nostri): “Le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”.

Il Consiglio chiarisce che per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.

 

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